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Ordinanza Interlocutoria — n. 20375/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case due to pending presidential order on judge recusal authorization under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 20375/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remitted the case to a new hearing because the required presidential order authorizing the judge's recusal had not yet been issued at the time of the oral session. The underlying dispute involved a company challenging the inadmissibility of a bankruptcy concordat due to violations regarding mortgage creditor payments and the status of loan contracts. The court decided to postpone the examination of the substantive arguments until the procedural prerequisite of the recusal authorization was resolved by the President.

Regesto Legislator

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Art. 51, 2 comma cod. proc. civ.; When a presidential order authorizing a judge's recusal is pending at the time of the oral session, the collegium must remit the case to a new hearing.

Parole chiave

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presidential order judge recusal civil procedure code remittal to new hearing procedural prerequisite liquidazione di fondi liquidazione del fallimento moratoria concordataria

Disposizioni normative citate

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Art. 51, 2 comma cod. proc. civ.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA i AfTtizi_ocuR,("rk sul ricorso n. 20976 - 2015 r.g. proposto da: PETRA 19-26 REAL ESTATE s.r.l. in liquidazione (cod. fisc. 02993700125), in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Gian Marco Bartolomeo Faija, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avvocati Nicola Rondinone e Emanuele Calmi, con cui elettivamente domicilia in Roma, Via Cola di Rienzo n. 297, presso lo studio dell'Avvocato Bruno Tassone. - ricorrente - contro FALLIMENTO PETRA 19-26 REAL ESTATE s.r.l. in liquidazione (cod. fisc. 02993700125), in persona del curatore legale rappresentante pro tempore dott.

Giovanni Golemme, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, dagli Avvocati Massimo Fabiani e Tommaso Manferoce, con i quali elettivamente domicilia in Roma, alla Piazza Vescovio n. 21, presso lo studio dell'Avvocato Manferoce. - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, depositata in data 8.6.2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/4/2021 dal Consigliere dott. Roberto Amatore; RILEVATO CHE 1.Con ricorso depositato in data 16.5.2014 PETRA 19-26 REAL ESTATE s.r.l. in liquidazione chiese l'ammissione al concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, 6 comma, I. fall., nel corso del procedimento per la dichiarazione di fallimento proposto da Project & service s.r.l.

Concessi da parte del Tribunale termine di giorni 60 per il deposito del piano concordatario e depositato il piano in data 18.10.2014, il Tribunale di Varese dichiarò l'inammissibilità della domanda di concordato e dunque con la sentenza n. 8/2015 il fallimento della PETRA 19-26 REAL ESTATE s.r.l. in liquidazione. Più in particolare, il Tribunale dichiarò inammissibile perché tardivo il concordato proposto in bianco ex art. 161, 6 comma, I. fall., con conseguente perdita degli effetti protettivi legati al suo deposito, ma esaminò come nuovo ricorso di concordato preventivo quello presentato tardivamente e, qualificando la proposta come concordato con continuità aziendale, evidenziò l'inammissibilità della proposta perché la stessa prevedeva il pagamento dei creditori prelazionari ed in particolare della banche ipotecarie, oltre il termine annuale di moratoria di cui all'art. 186 bis, 2 comma, lett. c, I. fall., e comunque non immediatamente dopo la liquidazione dei beni immobili su cui insistevano le garanzie ipotecarie, secondo il piano di ammortamento, cioè, originariamente previsto nei contratti di mutuo e comunque con illegittima prosecuzione di quest'ultimi contratti che non potevano essere considerati contratti pendenti, ai sensi dell'art. 72 I. fall. 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha rigettato il reclamo ex art. 18 I. fall. presentato da PETRA 19-26 REAL ESTATE s.r.l. in liquidazione nei confronti del Fallimento della predetta società avverso la sopra ricordata sentenza emessa dal Tribunale di Varese.

La corte del merito ha ritenuto che, al di là della formale qualificazione del concordato come concordato con continuità aziendale, doveva ritenersi corretta la decisione di inammissibilità della proposta perché prevedeva la soddisfazione dei creditori ipotecari non in seguito alla liquidazione dei beni su cui erano state costituite le garanzie ipotecarie, ma in un momento successivo, e dunque illegittimamente anche per la violazione dell'art. 186 bis, 2 comma, lett. c, I. fall., in relazione cioè ad un pagamento previsto secondo le scadenze pattuite negli originari contratti di mutuo; ha evidenziato inoltre che la proposta concordataria era comunque illegittima per violazione degli artt. 55 e 169 I. fall. perché il mutuo non poteva essere considerato un rapporto pendente ai sensi dell'art. 72 I. fall., con conseguente illegittimità della proposta che prevedeva una prosecuzione dei contratti di mutuo dopo l'omologazione del concordato.

2. La sentenza, pubblicata il 8.6.2016, è stata impugnata da PETRA 19-26 REAL ESTATE s.r.l. in liquidazione con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il FALLIMENTO PETRA 19-26 REAL ESTATE s.r.l. in liquidazione ha resistito con controricorso. Il fallimento ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1.Prima di esaminare i motivi di ricorso, il Collegio deve prendere atto che, al momento della celebrazione della camera di consiglio del 15.4.2021, non è ancora intervenuto il provvedimento presidenziale di decisione sulla richiesta di autorizzazione all'astensione avanzata dal Presidente dott.ssa Magda Cristiano, ai sensi dell'art. 51, 2 comma, cod. proc. civ. Si rende dunque necessario il rinvio a nuovo ruolo in attesa del necessario provvedimento presidenziale.

P.Q.M.

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