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Ordinanza 99/2022 ECLI:IT:COST:2022:99 Generato dall'IA

Ordinanza 99/2022 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 99/2022
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio per la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 63 dell'8 febbraio-10 marzo 2022. Udito il Giudice relatore Francesco Viganò nella camera di consiglio del 6 aprile 2022;

Regesto Legislator

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Ordinanza 99/2022 · Corte costituzionale: dispone che, nella sentenza n. 63 del 2022, sia corretto il seguente errore materiale: al punto 4.4.2. del Considerato in diritto, nel terzo capoverso, le parole «art. 6, comma 6-bis, t.u. immigrazione» siano sostituite dalle parole «art. 5, comma 8-bis, t.u. immigrazione» e le parole «da uno a tre anni» siano sostituite dalle parole «da uno a sei anni».

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio per la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 63 dell'8 febbraio-10 marzo 2022.

Udito il Giudice relatore Francesco Viganò nella camera di consiglio del 6 aprile 2022;

deliberato nella camera di consiglio del 7 aprile 2022.

Considerato che nella sentenza n. 63 del 2022, al terzo capoverso del punto 4.4.2. del Considerato in diritto, è stato fatto riferimento all'«art. 6, comma 6-bis, t.u. immigrazione», anziché all'«art. 5, comma 8-bis, t.u. immigrazione»;

che nello stesso capoverso si è fatto riferimento alla pena comminata dall'articolo erroneamente indicato, indicandola nella misura «da uno a tre anni» di reclusione, anziché quella comminata dall'art. 5, comma 8-bis, t.u. immigrazione, indicata nella misura «da uno a sei anni» di reclusione.

Ravvisata la necessità di correggere tale errore materiale.

Visto l'art. 32 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone che, nella sentenza n. 63 del 2022, sia corretto il seguente errore materiale: al punto 4.4.2. del Considerato in diritto, nel terzo capoverso, le parole «art. 6, comma 6-bis, t.u. immigrazione» siano sostituite dalle parole «art. 5, comma 8-bis, t.u. immigrazione» e le parole «da uno a tre anni» siano sostituite dalle parole «da uno a sei anni».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 14 aprile 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA