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Ordinanza 263/2021 ECLI:IT:COST:2021:263 Generato dall'IA

Ordinanza 263/2021 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 263/2021
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio per la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 172 del 5 giugno-23 luglio 2018. Udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 2021 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;

Regesto Legislator

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Ordinanza 263/2021 · Corte costituzionale: dispone che, nel dispositivo della sentenza n. 172 del 2018, al capo numero 1), dopo il numero «56», vengano inserite le seguenti parole: « - quest'ultimo nella sola parte in cui, al comma 1, sostituisce l'art. l della legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2014, n. 29 (Norme in materia di promozione e tutela dell'attività fisico-motoria e sportiva) - ».

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio per la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 172 del 5 giugno-23 luglio 2018.

Udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 2021 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;

deliberato nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021.

Considerato che nel dispositivo, al capo numero 1), della sentenza n. 172 del 5 giugno-23 luglio 2018 è indicato - come disposizione oggetto della questione di legittimità costituzionale promossa in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione e dichiarata costituzionalmente illegittima - l'art. 56 della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 16 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I);

che, come indicato al punto numero 10 del Considerato in diritto della citata sentenza n. 172, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017 riguarda solo la parte in cui, al comma 1, detta disposizione sostituisce l'art. l della legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2014, n. 29 (Norme in materia di promozione e tutela dell'attività fisico-motoria e sportiva);

che tale indicazione non è stata ribadita, per un mero errore materiale, nel dispositivo della sentenza.

Ravvisata la necessità di correggere tale errore materiale.

Visto l'art. 32 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone che, nel dispositivo della sentenza n. 172 del 2018, al capo numero 1), dopo il numero «56», vengano inserite le seguenti parole: « - quest'ultimo nella sola parte in cui, al comma 1, sostituisce l'art. l della legge della Regione Siciliana 29 dicembre 2014, n. 29 (Norme in materia di promozione e tutela dell'attività fisico-motoria e sportiva) - ».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 dicembre 2021.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE