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Ordinanza 87/2020 ECLI:IT:COST:2020:87 Generato dall'IA

Ordinanza 87/2020 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 87/2020
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel Ritenuto in fatto alla lettera a) del primo periodo del punto 1., tra le parole «dal 25» e «comma 9-bis», non compaiono la parole «giugno 2016, la norma interpretativa (entrata in vigore il 15 agosto 2015) introdotta dal», così come, invece, riportate alla lettera a) del primo periodo del punto 1. del Considerato in diritto;

Regesto Legislator

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Ordinanza 87/2020 · Corte costituzionale: che nel primo capoverso del punto 2.3. del Considerato in diritto, compare la lettera «n.» davanti a «27 luglio».

Parole chiave

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revoca dell'atto amministrativo motivazione inadeguata delle censure costituzionali inadempienza amministrativa inosservanza amministrativa di prescrizioni d'ordine omissione del ministero pubblico impugnazione di decisioni amministrative
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio per la correzione di errori e omissioni materiali contenuti nella sentenza n. 33 del 16 gennaio 2020.

Udito nella camera di consiglio del 6 aprile 2020 il Giudice relatore Luca Antonini;

deliberato nella camera di consiglio del 7 aprile 2020.

Considerato che nella sentenza n. 33 del 2020 compaiono i seguenti errori e omissioni materiali:

1) nel Ritenuto in fatto alla lettera a) del primo periodo del punto 1., tra le parole «dal 25» e «comma 9-bis», non compaiono la parole «giugno 2016, la norma interpretativa (entrata in vigore il 15 agosto 2015) introdotta dal», così come, invece, riportate alla lettera a) del primo periodo del punto 1. del Considerato in diritto;

2) che, nel primo periodo del punto 1.1. del Ritenuto in fatto, compare l'espressione «dalla suddetta» in luogo dell'espressione corretta «della suddetta»;

3) che nell'ultimo capoverso del punto 2. del Ritenuto in fatto, compare l'espressione «27 luglio, n. 212» in luogo dell'espressione corretta «27 luglio 2000, n. 212»;

4) che nel primo capoverso del punto 2.3. del Considerato in diritto, compare la lettera «n.» davanti a «27 luglio».

Ravvisata la necessità di correggere tali errori e omissioni materiali.

Visto l'art. 32 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone che nella sentenza n. 33 del 2020 siano corretti i seguenti errori e omissioni materiali:

1) alla lettera a) del primo periodo del punto 1. del Ritenuto in fatto, tra le parole «dal 25» e «comma 9-bis», si legga «giugno 2016, la norma interpretativa (entrata in vigore il 15 agosto 2015) introdotta dal»;

2) nel primo periodo del punto 1.1. del Ritenuto in fatto, si legga «della suddetta» in luogo di «dalla suddetta»;

3) nell'ultimo capoverso del punto 2. del Ritenuto in fatto, si legga «27 luglio 2000, n. 212» in luogo di «27 luglio, n. 212»;

4) nel primo capoverso del punto 2.3. del Considerato in diritto, si legga «27 luglio 2000» in luogo di «n. 27 luglio 2000».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 maggio 2020.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA