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Ordinanza 60/2018 ECLI:IT:COST:2018:60 Generato dall'IA

Ordinanza 60/2018 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 60/2018
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 3, comma 2, della legge della Regione Liguria 29 luglio 2016, n. 16, recante «Modifiche alla legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 26-29 settembre 2016, depositato in cancelleria il 4 ottobre 2016 ed iscritto al n. 59 del registro ricorsi 2016.

Regesto Legislator

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Ordinanza 60/2018 · Corte costituzionale: che, pertanto, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, in mancanza della costituzione del resistente, comporta l'estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 146, n. 112 e n. 100 del 2017).

Parole chiave

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diritto regionale imposta locale tasse di depurazione acque tassa sui rifiuti tassa ecologica discarica per sostanze residue
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 3, comma 2, della legge della Regione Liguria 29 luglio 2016, n. 16, recante «Modifiche alla legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 26-29 settembre 2016, depositato in cancelleria il 4 ottobre 2016 ed iscritto al n. 59 del registro ricorsi 2016.

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 2018 il Giudice relatore Aldo Carosi.

Ritenuto che, con ricorso notificato a mezzo del servizio postale il 26-29 settembre 2016 e depositato il successivo 4 ottobre (reg. ric. n. 59 del 2016), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale in via principale degli artt. 1, comma 1, e 3, comma 2, della legge della Regione Liguria 29 luglio 2016, n. 16, recante «Modifiche alla legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)»;

che, secondo il ricorrente, la disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi attiene alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato» e «tutela dell'ambiente» riservate alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettere e ed s, Cost.), ed è quindi preclusa, se non nei limiti riconosciuti dalla legge statale, la potestà legislativa delle Regioni in tale ambito;

che, al contrario, la normativa regionale ligure impugnata differirebbe da quella statale oltre i limiti ad essa consentiti, ponendosi in contrasto con l'art. 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e con l'art. 205, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

che la Regione Liguria non si è costituita;

che la norma impugnata è stata modificata con legge delle Regione Liguria 2 novembre 2016, n. 25, recante «Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2016) e alla legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)»;

che con atto notificato in data 17 ottobre 2017 e depositato nella cancelleria di questa Corte il 25 ottobre 2017, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in conformità alla delibera adottata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 6 ottobre 2017 ed alla relazione del Ministro per i rapporti con le Regioni, in cui si dà atto che «sono venuti meno i motivi di impugnativa».

Considerato che è stata depositata rinuncia al ricorso;

che, in mancanza di costituzione della parte resistente, ai fini dell'estinzione del processo non occorre l'accettazione della rinuncia ad opera di quest'ultima;

che, pertanto, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, in mancanza della costituzione del resistente, comporta l'estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 146, n. 112 e n. 100 del 2017).

Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA