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Ordinanza 230/2018 ECLI:IT:COST:2018:230 Generato dall'IA

Ordinanza 230/2018 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 230/2018
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Campania 9 ottobre 2017, n. 30 (Interventi di lotta al tabagismo per la tutela della salute), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso spedito per la notifica il 7 dicembre 2017, depositato in cancelleria il 18 dicembre 2017, iscritto al n. 90 del registro ricorsi 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 2018.

Regesto Legislator

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Ordinanza 230/2018 · Corte costituzionale: che la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.

Parole chiave

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politica regionale legislazione sanitaria politica del governo disparità regionali piano di utilizzazione regionale revisione del piano regolatore
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Campania 9 ottobre 2017, n. 30 (Interventi di lotta al tabagismo per la tutela della salute), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso spedito per la notifica il 7 dicembre 2017, depositato in cancelleria il 18 dicembre 2017, iscritto al n. 90 del registro ricorsi 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 2018.

Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;

udito nella udienza pubblica del 6 novembre 2018 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Massimo Consoli per la Regione Campania.

Ritenuto che, con ricorso spedito per la notifica il 7 dicembre 2017, depositato in cancelleria il successivo 18 dicembre ed iscritto al n. 90 del registro ricorsi 2017, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 2 della legge della Regione Campania 9 ottobre 2017, n. 30 (Interventi di lotta al tabagismo per la tutela della salute), per contrasto con gli artt. 117, terzo comma, e 120 della Costituzione;

che la disposizione censurata prevede che la Giunta regionale predisponga un piano regionale triennale per la lotta al tabagismo, recante una serie di misure finalizzate alla prevenzione, assistenza e supporto alla disassuefazione dal tabagismo;

che, secondo il ricorrente, tale previsione interferirebbe con le attribuzioni del Commissario per l'attuazione del Piano di rientro dal deficit sanitario, cui la Regione Campania è sottoposta dal 2007, rischiando di ostacolare l'unitarietà dell'intervento commissariale e, dunque, l'attuazione del piano stesso;

che si è costituita in giudizio la Regione Campania, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della questione e chiedendo, con successiva memoria, di dichiarare improcedibile il ricorso;

che, con atto depositato il 31 ottobre 2018, il Presidente del Consiglio dei ministri, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 ottobre 2018, ha dichiarato di rinunciare al ricorso in esame, in considerazione dell'avvenuta abrogazione della disposizione impugnata, ad opera dell'art. 14, comma 11, lettera b), della legge della Regione Campania 29 dicembre 2017, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2018);

che la Regione Campania, su conforme deliberazione della Giunta regionale del 6 novembre 2018, n. 707, ha accettato la rinuncia con atto depositato in pari data.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso indicato in epigrafe;

che la rinuncia è stata accettata dalla Regione Campania;

che la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA