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Ordinanza 203/2018 ECLI:IT:COST:2018:203 Generato dall'IA

Ordinanza 203/2018 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 203/2018
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 6, comma 3, della legge della Regione Basilicata 30 novembre 2017, n. 32 (Fibromialgia ed encefalomielite mialgica benigna quali patologie rare), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 29 gennaio-2 febbraio 2018, depositato in cancelleria il 31 gennaio 2018, iscritto al n. 9 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 2018.

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 203/2018 · Corte costituzionale: che, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l'intervenuta rinuncia al ricorso in via principale determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo (ex plurimis, ordinanza n. 129 del 2018).

Parole chiave

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malattia cronica contenzioso dell'assicurazione invalidità stato di salute immutato inesigibile malgrado lesioni salute esenzione dall'assicurazione malattie diritto regionale

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 6, comma 3, della legge della Regione Basilicata 30 novembre 2017, n. 32 (Fibromialgia ed encefalomielite mialgica benigna quali patologie rare), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 29 gennaio-2 febbraio 2018, depositato in cancelleria il 31 gennaio 2018, iscritto al n. 9 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 2018.

Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2018 il Giudice relatore Aldo Carosi.

Ritenuto che, con ricorso depositato il 31 gennaio 2018, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 6, comma 3, della legge della Regione Basilicata 30 novembre 2017, n. 32 (Fibromialgia ed encefalomielite mialgica benigna quali patologie rare), in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 59, comma 50, lettera f), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), e 5, comma 1, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 (Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449);

che, ad avviso del ricorrente, l'art. 1 della legge reg. Basilicata n. 32 del 2017 - laddove riconosce la fibromialgia e l'encefalomielite mialgica benigna «quali patologie rare» - e il successivo art. 6, comma 3 - laddove prevederebbe che la spesa relativa ai provvedimenti da adottare per farvi fronte «rientra tra quelle che la Regione già sostiene per le malattie rare» - contrasterebbero con l'art. 117, terzo comma, Cost., violando il principio fondamentale in materia di tutela della salute espresso dagli artt. 59, comma 50, lettera f), della legge n. 449 del 1997 e 5, comma 1, del d.lgs. n. 124 del 1998, secondo cui sarebbero riservate allo Stato l'individuazione e la qualificazione delle malattie rare, nonché con l'art. 3 Cost., in quanto, in spregio al principio di uguaglianza, introdurrebbero una disparità di trattamento tra gli ammalati che risiedono nella Regione Basilicata e coloro che, affetti dalle medesime patologie, risiedano in altre Regioni;

che la Regione Basilicata non si è costituita;

che, nelle more del giudizio, la legge della Regione Basilicata 28 marzo 2018, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2017, n. 32 "Riconoscimento della fibromialgia e della encefalomielite mialgica benigna quali patologie rare"), ha sostituito l'art. 1 della legge reg. Basilicata n. 32 del 2017, eliminando ogni riferimento alla qualificazione delle citate patologie come malattie rare, e ha abrogato il successivo art. 6, comma 3;

che, in ragione di tale ius superveniens, il Presidente del Consiglio dei ministri, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri in data 16 maggio 2018, ha rinunciato al ricorso, con atto depositato il 1° giugno 2018.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso indicato in epigrafe;

che, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l'intervenuta rinuncia al ricorso in via principale determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo (ex plurimis, ordinanza n. 129 del 2018).

Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 novembre 2018.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE