Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 63/2017 ECLI:IT:COST:2017:63 Generato dall'IA

Ordinanza 63/2017 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 63/2017
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, comma 2, e 6, comma 1, della legge della Regione Toscana 27 gennaio 2016, n. 5 (Disposizioni straordinarie per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 5-8 aprile 2016, depositato in cancelleria il 7 aprile 2016 ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi 2016.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 63/2017 · Corte costituzionale: che, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l'intervenuta rinuncia al ricorso determina l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (tra le più recenti, ordinanze n. 235, n. 137 e n. 27 del 2016).

Parole chiave

Generato dall'IA
autorizzazione in materia di protezione della natura acque di scarico non inquinate autorizzazione alla discarica autorizzazione eccezionale politica in materia di acque approvazione del regolamento
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, comma 2, e 6, comma 1, della legge della Regione Toscana 27 gennaio 2016, n. 5 (Disposizioni straordinarie per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 5-8 aprile 2016, depositato in cancelleria il 7 aprile 2016 ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi 2016.

Udito nell'udienza pubblica del 22 febbraio 2017 il Presidente Paolo Grossi in luogo e con l'assenso del Giudice relatore Franco Modugno e sentito l'avvocato dello Stato Marina Russo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 5-8 aprile 2016 e depositato il 7 aprile 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, comma 2, e 6, comma 1, della legge della Regione Toscana 27 gennaio 2016, n. 5 (Disposizioni straordinarie per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali), in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione, rispettivamente, alla direttiva del Consiglio europeo 21 maggio 1991, n. 271, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, e agli artt. 74, comma 1, lettera n), e 124, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

che, osserva il ricorrente, le disposizioni regionali impugnate prevedono il rilascio di un'autorizzazione provvisoria agli scarichi idrici «non solo per il tempo strettamente necessario all'adeguamento degli impianti di depurazione e di collettamento ad impianti di depurazione delle acque reflue, ma anche per la loro realizzazione»;

che, in tal modo, la disciplina censurata si porrebbe in contrasto con le evocate disposizioni parametro.

Considerato che, con atto notificato il 6 febbraio 2017 e depositato il successivo 7 febbraio, il Presidente del Consiglio dei ministri, conformemente alla delibera adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 2 febbraio 2017, ha presentato rinuncia al ricorso, in ragione delle modifiche apportate dalla legge della Regione Toscana 9 agosto 2016, n. 58 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2016), la quale ha fatto «venire meno i motivi» dell'impugnazione;

che, rileva il ricorrente, la Regione Toscana «ha altresì fornito rassicurazioni circa la non applicazione medio tempore delle norme impugnate»;

che la Regione Toscana non si è costituita nel presente giudizio;

che, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l'intervenuta rinuncia al ricorso determina l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (tra le più recenti, ordinanze n. 235, n. 137 e n. 27 del 2016).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Franco MODUGNO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 marzo 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA