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Ordinanza 278/2017 ECLI:IT:COST:2017:278 Generato dall'IA

Ordinanza 278/2017 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 278/2017
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 276 del 5 ottobre-16 dicembre 2016. Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 2017 il Giudice relatore Daria de Pretis.

Regesto Legislator

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Ordinanza 278/2017 · Corte costituzionale: dispone che nella sentenza n. 276 del 2016 sia corretto il seguente errore materiale: nel dispositivo, al capo numero 1), si legga «dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235», in luogo di «dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, lettera c), 8, comma 1, e 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235».

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 276 del 5 ottobre-16 dicembre 2016.

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 2017 il Giudice relatore Daria de Pretis.

Considerato che il capo numero 1) del dispositivo della sentenza n. 276 del 2016 è affetto da errore materiale nella parte in cui, nell'indicare le norme sospettate di illegittimità costituzionale, menziona gli artt. «7, comma 1, lettera c), 8, comma 1» del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), oltre all'art. 11, comma 1, lettera a), dello stesso decreto, che è l'unica disposizione censurata dal Tribunale ordinario di Messina.

Ravvisata la necessità di correggere tale errore materiale.

Visto l'art. 32 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone che nella sentenza n. 276 del 2016 sia corretto il seguente errore materiale: nel dispositivo, al capo numero 1), si legga «dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235», in luogo di «dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, lettera c), 8, comma 1, e 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 dicembre 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA