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Ordinanza 168/2016 ECLI:IT:COST:2016:168 Generato dall'IA

Ordinanza 168/2016 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 168/2016
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 425 e 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), promosso dalla Regione Veneto con ricorso notificato il 27 febbraio 2015, depositato il 9 marzo 2015 ed iscritto al n. 42 del registro ricorsi 2015.

Regesto Legislator

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Ordinanza 168/2016 · Corte costituzionale: che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 425 e 426, della legge n. 190 del 2014 è, pertanto, manifestamente inammissibile.

Parole chiave

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finanze regionali gestione finanziaria delle collettività pubbliche finanziamento dell'assicurazione contro la disoccupazione autonomia finanziaria competenza legislativa Stato regionale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 425 e 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), promosso dalla Regione Veneto con ricorso notificato il 27 febbraio 2015, depositato il 9 marzo 2015 ed iscritto al n. 42 del registro ricorsi 2015.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 maggio 2016 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi gli avvocati Mario Bertolissi e Luigi Manzi per la Regione Veneto e l'avvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con il ricorso in epigrafe resistito dal Presidente del Consiglio dei ministri, la Regione Veneto ha impugnato - per sospetto contrasto con gli artt. 3, 5, 35, 97, 114, 117, terzo e quarto comma, 118, 119, primo, secondo e quarto comma, e 120 della Costituzione - varie disposizioni della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), tra le quali, per quanto qui rileva, quelle di cui ai commi 425 e 426 del suo articolo 1.

Considerato che, con riguardo alle due suddette disposizioni, concernenti il processo di mobilità e di stabilizzazione del personale delle Province, la ricorrente, con l'atto introduttivo del giudizio, non ha formulato alcuna specifica censura e, solo con successive memorie, ne ha tardivamente - e quindi inammissibilmente - motivato l'impugnativa in ragione di un loro prospettato «nesso di "conseguenzialità logico giuridica"» con la disposizione di cui al precedente comma 421, in tema di riduzione forzosa della dotazione organica delle Province: disposizione, quest'ultima, il cui esame, riservato a distinta pronuncia, ha superato, comunque, il vaglio di costituzionalità (sentenza n. 159 del 2016);

che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 425 e 426, della legge n. 190 del 2014 è, pertanto, manifestamente inammissibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 425 e 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), promossa, in riferimento agli artt. 3, 5, 35, 97, 114, 117, terzo e quarto comma, 118, 119, primo, secondo e quarto comma, e 120 della Costituzione, dalla Regione Veneto, con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Carmelinda MORANO, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2016.

Il Cancelliere

F.to: Carmelinda MORANO