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Ordinanza 38/2014 ECLI:IT:COST:2014:38 Generato dall'IA

Ordinanza 38/2014 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 38/2014
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, 3, comma 2, lettera i), e 4 della legge della Regione Campania 11 febbraio 2011, n. 2 (Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 15-21 aprile 2011, depositato in cancelleria il 21 aprile 2011 ed iscritto al n. 34 del registro ricorsi 2011.

Regesto Legislator

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Ordinanza 38/2014 · Corte costituzionale: Considerato che, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita da accettazione della controparte costituita, determina l'estinzione del processo.

Parole chiave

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misure a protezione dell'unione violenza domestica tutela legale misure cautelari violazione di norme di protezione discriminazione sessuale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, 3, comma 2, lettera i), e 4 della legge della Regione Campania 11 febbraio 2011, n. 2 (Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 15-21 aprile 2011, depositato in cancelleria il 21 aprile 2011 ed iscritto al n. 34 del registro ricorsi 2011.

Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;

udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 2014 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 15-21 aprile 2011 e depositato il 21 aprile 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all'art. 118, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale in via principale degli artt. 2, comma 2, 3, comma 2, lettera i), e 4 della legge della Regione Campania 11 febbraio 2011, n. 2 (Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere);

che si è costituita la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;

che, successivamente, con atto depositato in cancelleria in data 6 agosto 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso;

che la rinuncia è stata accettata dalla Regione Campania con atto depositato in cancelleria il 24 ottobre 2013.

Considerato che, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita da accettazione della controparte costituita, determina l'estinzione del processo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI