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Ordinanza 316/2013 ECLI:IT:COST:2013:316 Generato dall'IA

Ordinanza 316/2013 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 316/2013
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge della Regione Toscana 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 19-21 febbraio 2013, depositato in cancelleria il 26 febbraio 2013 ed iscritto al n. 28 del registro ricorsi 2013.

Regesto Legislator

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Ordinanza 316/2013 · Corte costituzionale: Considerato che la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.

Parole chiave

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finanze regionali impugnazione di decisioni amministrative costituzionalità delle leggi regolamento finanziario revoca dell'opposizione eccezione di incostituzionalità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge della Regione Toscana 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 19-21 febbraio 2013, depositato in cancelleria il 26 febbraio 2013 ed iscritto al n. 28 del registro ricorsi 2013.

Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;

udito nella camera di consiglio del 23 ottobre 2013 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 della legge della Regione Toscana 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013), denunciandone il contrasto con gli artt. 3, 53, 97, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione;

che si è costituita la Regione Toscana, in persona del suo Presidente pro tempore, chiedendo che il ricorso sia dichiarato non fondato;

che successivamente, con atto depositato in cancelleria in data 3 giugno 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso;

che la rinuncia è stata accettata dalla Regione Toscana con atto depositato in cancelleria in data 21 giugno 2013.

Considerato che la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2013.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI