Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 269/2012 ECLI:IT:COST:2012:269 Generato dall'IA

Ordinanza 269/2012 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 269/2012
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) promosso dal Tribunale ordinario di Cosenza nel procedimento vertente tra la Royal Hotel Sas e l'ENEL s.p.a. con ordinanza del 1° febbraio 2012, iscritta al n. 111 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 2012.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 269/2012 · Corte costituzionale: che la successiva modifica del quadro normativo, in cui si inserisce la disposizione oggetto della questione sollevata, ne rende necessaria una nuova valutazione, della rilevanza e non manifesta infondatezza, da parte del rimettente cui vanno, all'uopo, restituiti gli atti.

Parole chiave

Generato dall'IA
assegno di transizione cambiamento di professione lacuna giurisdizionale cessazione dell'attività lucrativa prestazioni d'invalidità professionale estinzione delle prestazioni assicurative
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) promosso dal Tribunale ordinario di Cosenza nel procedimento vertente tra la Royal Hotel Sas e l'ENEL s.p.a. con ordinanza del 1° febbraio 2012, iscritta al n. 111 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 2012.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 2012 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile, l'adito Tribunale ordinario di Cosenza, con l'ordinanza in epigrafe, ha sollevato - reputandola rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività);

che, ad avviso del rimettente, la norma così denunciata - nel disporre (al suo primo comma) che «sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico» e (al secondo comma) che « nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante» - contrasterebbe, appunto, con i precetti costituzionali evocati per l'omessa previsione di una disciplina transitoria della liquidazione giudiziale dei suddetti compensi per il periodo di vacatio fino all'adozione delle tariffe da parte del ministro competente;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità della questione per cessazione della materia del contendere, in ragione della intervenuta integrazione del testo originario del citato articolo 9, operata, dalla sopravvenuta legge, di sua conversione, 24 marzo 2012, n. 27, in senso satisfattivo delle doglianze del rimettente.

Considerato che la riferita legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012 ha effettivamente integrato il denunciato suo articolo 9, con l'introduzione di un terzo comma, nel quale, in via transitoria, si prevede che «Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

che, entro il termine ivi prefissato, è stato poi adottato il decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27);

che la successiva modifica del quadro normativo, in cui si inserisce la disposizione oggetto della questione sollevata, ne rende necessaria una nuova valutazione, della rilevanza e non manifesta infondatezza, da parte del rimettente cui vanno, all'uopo, restituiti gli atti.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Cosenza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI