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Ordinanza 99/2010 ECLI:IT:COST:2010:99 Generato dall'IA

Ordinanza 99/2010 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 99/2010
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge della Regione Umbria 13 novembre 2008, n. 16 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 26 marzo 2008, n. 4, della legge regionale 26 marzo 2008, n. 5 e della legge regionale 27 marzo 2008, n. 6. Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2008 e reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2007 - Art. 45 e art. 82 - comma 6 - della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 legge regionale di contabilità), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 13 - 16 gennaio 2009, depositato in cancelleria il 22 gennaio 2009 ed iscritto al n. 4 del registro ricorsi 2009.

Regesto Legislator

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art. 23 della Costituzione; Ordinanza 99/2010 · Corte costituzionale: che, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso comporta, nel caso di specie, l'estinzione del processo.

Parole chiave

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diritto regionale bilancio regionale sviluppo regionale imposta locale disparità regionali ente regionale

Disposizioni normative citate

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art. 23 della Costituzione
Ritenuto che, con ricorso depositato il 22 gennaio 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge della Regione Umbria 13 novembre 2008, n. 16 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 26 marzo 2008, n. 4, della legge regionale 26 marzo 2008, n. 5 e della legge regionale 27 marzo 2008, n. 6. Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2008 e reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2007 - Art. 45 e art. 82 - comma 6 - della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 legge regionale di contabilità), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 13 - 16 gennaio 2009, depositato in cancelleria il 22 gennaio 2009 ed iscritto al n. 4 del registro ricorsi 2009.

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 2010 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che, con ricorso depositato il 22 gennaio 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge della Regione Umbria 13 novembre 2008, n. 16 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 26 marzo 2008, n. 5 e della legge regionale 27 marzo 2008, n. 6. Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2008 e reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2007 - Art. 45 e art. 82 - comma 6 - della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 legge regionale di contabilità), nella parte in cui introduce nella legge della Regione Umbria 26 marzo 2008, n. 5 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2008 in materia di entrate e di spese) l'art. 6-bis, che a sua volta introduce l'art. 7-bis della legge della stessa Regione 24 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria), secondo il quale «Nel rispetto della legislazione tributaria e dei principi di coordinamento con il sistema tributario, la Regione Umbria con regolamento disciplina le fattispecie, le modalità, i termini e le limitazioni per la concessione delle agevolazioni dei tributi ad essa attribuiti»;

che, secondo lo Stato, tale norma violerebbe la riserva di legge contenuta nell'art. 23 della Costituzione, dal momento che, se è vero che essa è di carattere "relativo", nessun criterio viene introdotto per escludere o limitare la discrezionalità dell'attività regolamentare;

che, successivamente al ricorso, l'art. 12 della legge della Regione Umbria 5 marzo 2009, n. 5 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese) ha disposto la soppressione delle parole "con regolamento" all'interno della norma impugnata;

che, in data 28 maggio 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso;

che, in data 9 dicembre 2009, la Regione Umbria ha accettato la rinuncia;

che, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso comporta, nel caso di specie, l'estinzione del processo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 marzo 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA