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Ordinanza 190/2009 ECLI:IT:COST:2009:190 Generato dall'IA

Ordinanza 190/2009 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 190/2009
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 187, comma 8, e 196, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso dal Giudice di pace di Pontassieve nel procedimento vertente tra Cavini Francesco ed altra e la Prefettura di Firenze con ordinanza del 22 luglio 2008, iscritta al n. 437 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 2009.

Regesto Legislator

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Ordinanza 190/2009 · Corte costituzionale: che le questioni sollevate sono manifestamente inammissibili sia per omessa descrizione della fattispecie del giudizio a quo, circostanza che preclude il necessario controllo di questa Corte in punto di rilevanza (ex plurimis: ordinanze n. 96 e n. 93 del 2009 e n. 395 del 2008), sia per omessa motivazione sulla non manifesta infondatezza delle questioni, dal momento che il rimettente si limita a formulare i tre quesiti, rinviando alle motivazioni esposte dai ricorrenti, in contrasto con il principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione (ordinanze n. 110 e n. 122 del 2009).

Parole chiave

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esame d'idoneità alla guida guida nonostante revoca della patente corsa di controllo guida in stato di ebbrezza qualificata infrazione alle norme della circolazione abbandono del procedimento per infrazione stradale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 187, comma 8, e 196, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso dal Giudice di pace di Pontassieve nel procedimento vertente tra Cavini Francesco ed altra e la Prefettura di Firenze con ordinanza del 22 luglio 2008, iscritta al n. 437 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 2009.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 giugno 2009 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che, con ordinanza del 22 luglio 2008, il Giudice di pace di Pontassieve ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 187, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui sanziona il rifiuto del conducente di sottoporsi agli accertamenti di cui ai commi 3 o 5, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione; dell'art. 187, comma 3, dello stesso d.lgs., nella parte in cui non indica i casi e i modi in cui la libertà personale del conducente può essere compressa, così sottraendo al controllo dell'autorità giudiziaria la decisione se sottoporre o meno lo stesso conducente ad accertamenti urgenti aventi finalità probatorie, per violazione degli artt. 3 e 13 della Costituzione; degli artt. 196, comma 1, e 187 dello stesso decreto, nella parte in cui non escludono la responsabilità solidale del proprietario dell'autovettura nell'ipotesi di cui all'art. 187, comma 8, per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione;

che il rimettente prima di prospettare la questione si limita a riferire di avere “letto” il ricorso in opposizione al verbale di contestazione emesso dai carabinieri per violazione dell'art. 187, comma 8, del d.lgs. n. 285 del 1992, nonché il ricorso avverso l'ordinanza di sospensione emessa dal prefetto;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, insistendo per la inammissibilità o, comunque, per l'infondatezza della questione.

Considerato che il Giudice di pace di Pontassieve dubita della legittimità costituzionale dell'art. 187, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui sanziona il rifiuto del conducente di sottoporsi agli accertamenti di cui ai commi 3 o 5, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione; dell'art. 187, comma 3, dello stesso decreto, nella parte in cui non indica i casi e i modi in cui la libertà personale del conducente può essere compressa, sottraendo al controllo dell'autorità giudiziaria la decisione se sottoporre o meno lo stesso conducente ad accertamenti urgenti aventi finalità probatorie, per violazione degli artt. 3 e 13 della Costituzione; degli artt. 196, comma 1, e 187 dello stesso decreto nella parte in cui non escludono la responsabilità solidale del proprietario dell'autovettura nell'ipotesi di cui all'art. 187, comma 8, per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione;

che le questioni sollevate sono manifestamente inammissibili sia per omessa descrizione della fattispecie del giudizio a quo, circostanza che preclude il necessario controllo di questa Corte in punto di rilevanza (ex plurimis: ordinanze n. 96 e n. 93 del 2009 e n. 395 del 2008), sia per omessa motivazione sulla non manifesta infondatezza delle questioni, dal momento che il rimettente si limita a formulare i tre quesiti, rinviando alle motivazioni esposte dai ricorrenti, in contrasto con il principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione (ordinanze n. 110 e n. 122 del 2009).

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 187, comma 8, e 196, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 13, 24 e 27 della Costituzione, dal Giudice di pace di Pontassieve, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2009.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA