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Ordinanza 113/2008 ECLI:IT:COST:2008:113 Generato dall'IA

Ordinanza 113/2008 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 113/2008
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1-ter, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari ed apolidi, già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, promossi con ordinanze del 14 febbraio e del 26 aprile 2007 dal Giudice di pace di Trieste sui ricorsi proposti rispettivamente da K.D. e da S.U. contro il Prefetto di Trieste, iscritte ai numeri 522 e 669 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 28 e 39, prima serie speciale, dell'anno 2007.

Regesto Legislator

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art. 24 della Costituzione; Ordinanza 113/2008 · Corte costituzionale: che, con successivo atto depositato il 6 settembre 2007, l'Avvocatura ha dichiarato di ritirare detto atto di intervento.

Parole chiave

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divieto di espulsione dei cittadini allontanamento in diritto degli stranieri rifugiato politico sospensione dell'ordine espulsione revoca della qualità di rifugiato espatrio illegale insufficiente

Disposizioni normative citate

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art. 24 della Costituzione
522 e 669 del 2007), depositate rispettivamente il 14 febbraio ed il 26 aprile 2007, il Giudice di pace di Trieste ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1-ter, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari ed apolidi, già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, promossi con ordinanze del 14 febbraio e del 26 aprile 2007 dal Giudice di pace di Trieste sui ricorsi proposti rispettivamente da K.D. e da S.U. contro il Prefetto di Trieste, iscritte ai numeri 522 e 669 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 28 e 39, prima serie speciale, dell'anno 2007.

udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2008 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.

Ritenuto che, con due ordinanze di analogo contenuto (r.o. nn. 522 e 669 del 2007), depositate rispettivamente il 14 febbraio ed il 26 aprile 2007, il Giudice di pace di Trieste ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-ter, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari ed apolidi, già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, nella parte in cui prevede che il ricorso avverso il diniego della Commissione territoriale del riconoscimento dello status di rifugiato non sospende il provvedimento di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale;

che i giudizi a quibus hanno ad oggetto l'opposizione avverso i decreti di espulsione ed i consequenziali ordini di allontanamento dal territorio nazionale emessi nei confronti di due cittadini extracomunitari;

che, a parere del rimettente, la norma censurata contrasterebbe con l'evocato parametro costituzionale, in quanto impedirebbe allo straniero, destinatario di un provvedimento di espulsione, in pendenza del ricorso avverso il cennato diniego, «di essere sentito personalmente e di fornire eventuali informazioni utili all'approfondimento dell'istruttoria»;

che, per il giudice a quo, «la previa audizione dell'interessato» non costituisce «una mera facoltà», bensì un obbligo del giudice, che attiene al «rispetto di un valore costituzionale», quale «l'inviolabilità del diritto alla difesa in ogni tipo di giudizio»;

che il rimettente, in punto di rilevanza, osserva che, ove la norma censurata fosse dichiarata illegittima, il Tribunale, competente a conoscere del ricorso avverso il diniego dello status di rifugiato politico, potrebbe sospendere il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale;

che nel giudizio di costituzionalità promosso con l'ordinanza iscritta al n. 522 del 2007, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

che, con successivo atto depositato il 6 settembre 2007, l'Avvocatura ha dichiarato di ritirare detto atto di intervento.

Considerato che il Giudice di pace di Trieste dubita, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 1-ter, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, nella parte in cui non prevede la sospensione dell'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato in pendenza del ricorso avverso il diniego del riconoscimento dello status di rifugiato;

che le ordinanze di rimessione propongono identica questione, onde i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con un'unica decisione;

che, successivamente all'emanazione di entrambe le ordinanze di rimessione, è mutato il quadro normativo di riferimento in cui si iscrivono i giudizi a quibus;

che, in particolare, è entrato in vigore il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), il quale, all'art. 40, dispone l'abrogazione della norma censurata;

che, in forza di tale jus superveniens, si impone la restituzione degli atti al giudice rimettente, per una nuova valutazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione proposta.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti al Giudice di pace di Trieste.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2008.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA