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Ordinanza 299/2007 ECLI:IT:COST:2007:299 Generato dall'IA

Ordinanza 299/2007 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 299/2007
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, della legge della Regione Puglia, 3 aprile 2006, n. 7 (Iniziative di promozione e solidarietà per contrastare la criminalità comune ed organizzata: strumenti antiusura e antiracket), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 5 giugno 2006, depositato in cancelleria il 7 giugno 2006 ed iscritto al n. 67 del registro ricorsi 2006.

Regesto Legislator

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Ordinanza 299/2007 · Corte costituzionale: Considerato che, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo (tra le tante e da ultimo, ordinanza n. 418 del 2006).

Parole chiave

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ricusazione del pubblico ministero declinatoria di competenza ritiro della domanda di revisione competenza del pubblico ministero concorrenza e aiuti di Stato impugnazione di decisioni amministrative
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, della legge della Regione Puglia, 3 aprile 2006, n. 7 (Iniziative di promozione e solidarietà per contrastare la criminalità comune ed organizzata: strumenti antiusura e antiracket), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 5 giugno 2006, depositato in cancelleria il 7 giugno 2006 ed iscritto al n. 67 del registro ricorsi 2006.

Udito nella camera di consiglio del 4 luglio 2007 il Giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto che con ricorso del 1° giugno 2006 il Presidente del Consiglio dei ministri (r. ric. n. 67 del 2006), rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, dell'art. 11, comma 1, della legge della Regione Puglia, 3 aprile 2006, n. 7 (Iniziative di promozione e solidarietà per contrastare la criminalità comune e organizzata: strumenti antiusura e antiracket);

che la norma impugnata prevede l'istituzione di una Consulta regionale delle organizzazioni antiracket ed antiusura, denominata «Consulta delle associazioni», e stabilisce, al comma 1, che essa sia composta, fra gli altri, dal «coordinatore delle Prefetture»;

che, con atto del 28 luglio 2006, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare alla presente impugnazione, tenuto conto che, con successiva legge regionale della Puglia 3 aprile 2006, n. 15 (Modifica alla legge regionale 3 aprile 2006, n. 7), «sono venute meno le motivazioni del ricorso»;

che non si è costituita in giudizio la Regione Puglia.

Considerato che, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo (tra le tante e da ultimo, ordinanza n. 418 del 2006).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2007.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA