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Ordinanza 207/2007 ECLI:IT:COST:2007:207 Generato dall'IA

Ordinanza 207/2007 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 207/2007
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nei giudizi di legittimità costituzionale dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), sostitutivo dell'art. 593 del codice di procedura penale, promossi nel corso di diversi procedimenti penali con ordinanze del 30, 17 e 18 marzo, del 6 aprile, del 9 marzo, del 6 aprile e del 5 giugno 2006 dalla Corte d'appello di Firenze, rispettivamente iscritte ai nn. 259 a 262, 278, 409 e 482 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nn. 35, 36, 42 e 45, prima serie speciale, dell'anno 2006.

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Ordinanza 207/2007 · Corte costituzionale: dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Firenze con le ordinanze in epigrafe.

Parole chiave

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ricusazione del pubblico ministero ammissione del pubblico ministero eccezione di incostituzionalità limiti costituzionali censure procedurali ritiro dell'azione giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
come novellato, impedendo al pubblico ministero di rimuovere mediante l'appello una decisione ingiusta, ostacolerebbe irragionevolmente la realizzazione di «esigenze di giustizia», in violazione dell'art. 3 Cost.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), sostitutivo dell'art. 593 del codice di procedura penale, promossi nel corso di diversi procedimenti penali con ordinanze del 30, 17 e 18 marzo, del 6 aprile, del 9 marzo, del 6 aprile e del 5 giugno 2006 dalla Corte d'appello di Firenze, rispettivamente iscritte ai nn. 259 a 262, 278, 409 e 482 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nn. 35, 36, 42 e 45, prima serie speciale, dell'anno 2006.

Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 2007 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con sette ordinanze, di contenuto sostanzialmente identico, la Corte d'appello di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), nella parte in cui, modificando l'art. 593 del codice di procedura penale, limita il potere del pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento;

che, ai fini della rilevanza, la Corte rimettente si limita ad affermare in tutte le ordinanze che il giudizio non può «essere definito indipendentemente dalla questione» sollevata;

che, nel merito, la disciplina censurata si porrebbe in primo luogo in contrasto con il principio di parità tra le parti sancito nell'art. 111, secondo comma, Cost., a nulla rilevando, attesa la diversità delle rispettive posizioni, che il limite all'appello avverso le sentenze di proscioglimento valga anche nei confronti dell'imputato;

che sarebbe violato il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale che implica la possibilità di «coltivare» l'azione «in posizione di parità fino all'esito definitivo del giudizio»;

che, infine, l'art. 593, comma 2, cod. proc. pen. come novellato, impedendo al pubblico ministero di rimuovere mediante l'appello una decisione ingiusta, ostacolerebbe irragionevolmente la realizzazione di «esigenze di giustizia», in violazione dell'art. 3 Cost.

Considerato che il dubbio di costituzionalità sottoposto a questa Corte ha per oggetto la preclusione, conseguente alla modifica dell'art. 593 del codice di procedura penale ad opera dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, dell'appello delle sentenze dibattimentali di proscioglimento da parte del pubblico ministero;

che, stante l'identità delle questioni proposte, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che le ordinanze in questione difettano di qualsivoglia motivazione sulla rilevanza delle questioni, solo apoditticamente affermata;

che, in particolare, non viene precisato se i giudizi a quibus traggano origine da appelli proposti dal pubblico ministero avverso sentenze di proscioglimento;

che a siffatte omissioni consegue, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la manifesta inammissibilità delle questioni (v., ex plurimis, le ordinanze n. 132, 127, 92, 91 e 6 del 2007).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Firenze con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 giugno 2007.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA