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Ordinanza 117/2006 ECLI:IT:COST:2006:117 Generato dall'IA

Ordinanza 117/2006 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 117/2006
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio per conflitto promosso con ricorso della “Lista consumatori C.O.D.A.CONS. Democrazia Cristiana”, depositato in cancelleria il 22 marzo 2006 ed iscritto al n. 7 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2006, fase di ammissibilità. Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 2006 il Giudice relatore Romano Vaccarella.

Regesto Legislator

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art. 362 cod. proc. civ; Ordinanza 117/2006 · Corte costituzionale: che tale rilievo è assorbente di ogni altro, e quindi anche di quello relativo alla carenza di legittimazione attiva a sollevare conflitti di attribuzione ai sensi dell'art. 37 legge n. 87 del 1953 (ordinanza n. 79 del 2006).

Parole chiave

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art. 362 cod. proc. civ

Disposizioni normative citate

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art. 362 cod. proc. civ
che a questa Corte non compete risolvere conflitti negativi (o positivi) di giurisdizione (art. 362 cod. proc. civ.) e, pertanto, come richiesto dal ricorrente, «stabilire il potere giurisdizionale del Giudice amministrativo sulla materia»;

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio per conflitto promosso con ricorso della “Lista consumatori C.O.D.A.CONS. Democrazia Cristiana”, depositato in cancelleria il 22 marzo 2006 ed iscritto al n. 7 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2006, fase di ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 2006 il Giudice relatore Romano Vaccarella.

Considerato che il ricorso in questione – in gran parte riproduttivo di note depositate in sede di appello proposto dal ricorrente davanti al Consiglio di Stato avverso varie ordinanze emesse dal TAR del Lazio in sede cautelare – è volto ad affermare la sussistenza della giurisdizione del Giudice amministrativo relativamente alla fase prodromica (ed in particolare, alla presentazione delle liste) delle elezioni politiche, ed a negare quella della Camera dei deputati, che esisterebbe solo relativamente alla verifica dei titoli di ammissione dei suoi componenti;

che, pertanto, la «definitiva dichiarazione di volontà», declinatoria della sua giurisdizione, è stata emessa dalla Camera dei Deputati (Giunta per le elezioni) quale organo avente natura giurisdizionale, ed altrettanto deve dirsi, evidentemente, di quella espressa dal Giudice amministrativo;

che a questa Corte non compete risolvere conflitti negativi (o positivi) di giurisdizione (art. 362 cod. proc. civ.) e, pertanto, come richiesto dal ricorrente, «stabilire il potere giurisdizionale del Giudice amministrativo sulla materia»;

che tale rilievo è assorbente di ogni altro, e quindi anche di quello relativo alla carenza di legittimazione attiva a sollevare conflitti di attribuzione ai sensi dell'art. 37 legge n. 87 del 1953 (ordinanza n. 79 del 2006).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara irricevibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA