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Ordinanza 11/2006 ECLI:IT:COST:2006:11 Generato dall'IA

Ordinanza 11/2006 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 11/2006
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettere c) e d), della legge della Regione Umbria 6 agosto 2004, n. 18 (Interventi di assistenza sanitaria in favore di paesi extracomunitari in gravi difficoltà assistenziali sanitarie), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 18 ottobre 2004, depositato in cancelleria il 26 ottobre 2004 ed iscritto al n. 101 del registro ricorsi 2004.

Regesto Legislator

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Ordinanza 11/2006 · Corte costituzionale: Considerato che, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso comporta, ai sensi dell'articolo 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze nn. 353 e 6 del 2005, n. 234 del 1999).

Parole chiave

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diritto regionale paesi e territori d'oltremare assistenza amministrativa internazionale aiuti aventi finalità regionale stato richiesto paesi extraeuropei
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettere c) e d), della legge della Regione Umbria 6 agosto 2004, n. 18 (Interventi di assistenza sanitaria in favore di paesi extracomunitari in gravi difficoltà assistenziali sanitarie), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 18 ottobre 2004, depositato in cancelleria il 26 ottobre 2004 ed iscritto al n. 101 del registro ricorsi 2004.

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 2005 il Giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 18 ottobre 2004 e depositato il 26 ottobre successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettere c) e d), della legge della Regione Umbria 6 agosto 2004, n. 18 (Interventi di assistenza sanitaria in favore di paesi extracomunitari in gravi difficoltà assistenziali sanitarie), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione;

che la Regione Umbria non si è costituita;

che, con atto depositato il 6 aprile 2005, il ricorrente – premesso che la Regione Umbria, con la legge 23 dicembre 2004, n. 32 (Integrazione della legge regionale 6 agosto 2004, n. 18 – Interventi di assistenza sanitaria in favore di paesi extracomunitari in gravi difficoltà assistenziali sanitarie) ha apportato alle disposizioni oggetto di censura modifiche tali da far venire meno gli originari vizi di legittimità costituzionale – ha rinunciato al ricorso.

Considerato che, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso comporta, ai sensi dell'articolo 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze nn. 353 e 6 del 2005, n. 234 del 1999).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA