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Ordinanza 364/2005 ECLI:IT:COST:2005:364 Generato dall'IA

Ordinanza 364/2005 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 364/2005
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi con n. 3 ordinanze emesse dal Tribunale di Foggia in data 6 settembre 2003, 7 maggio 2003 e 12 settembre 2003, rispettivamente iscritte ai nn. 226, 756 e 826 del registro ordinanze 2004, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 14, 40 e 43, prima serie speciale, dell'anno 2004.

Regesto Legislator

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Ordinanza 364/2005 · Corte costituzionale: dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevate, in riferimento agli artt. 24, 27, 104 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Foggia con le ordinanze indicate in epigrafe.

Parole chiave

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divieto di espulsione dei cittadini misura di allontanamento nel diritto degli stranieri svincolo della cittadinanza legge sugli stranieri sospensione dell'ordine espulsione uscita illegale dal paese
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promossi con n. 3 ordinanze emesse dal Tribunale di Foggia in data 6 settembre 2003, 7 maggio 2003 e 12 settembre 2003, rispettivamente iscritte ai nn. 226, 756 e 826 del registro ordinanze 2004, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 14, 40 e 43, prima serie speciale, dell'anno 2004.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2005 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con le tre ordinanze in epigrafe il Tribunale di Foggia ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, 27, 104 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo);

che in tutti e tre i casi il giudice a quo motiva il dubbio di costituzionalità con il puro e semplice richiamo ad una ordinanza emessa da altro giudice (l'ordinanza del 12 novembre 2002 del Tribunale di Roma);

che nella sola ordinanza r.o. n. 756 del 2004 il rimettente specifica che la norma impugnata è sottoposta a scrutinio «nella parte in cui stabilisce che l'imputato extracomunitario rimesso in libertà nell'ambito di un procedimento instaurato nei suoi confronti, a seguito dell'arresto per inosservanza dell'ordine impartitogli dal Questore di lasciare il territorio, debba essere immediatamente espulso prima che il procedimento penale sia stato definito con sentenza di condanna o di assoluzione»;

che nel giudizio di costituzionalità introdotto con quest'ultima ordinanza è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano identiche questioni, sicché i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica decisione;

che le ordinanze difettano totalmente della descrizione della fattispecie oggetto dei giudizi a quibus e sono del tutto carenti di motivazione sia in ordine alla rilevanza, che alla non manifesta infondatezza della questione, neppure esattamente identificata nei suoi requisiti minimi, dato che il rimettente si limita a richiamare integralmente le motivazioni contenute in una precedente ordinanza emessa da altro giudice;

che, per costante giurisprudenza di questa Corte, non possono avere ingresso nel giudizio incidentale di costituzionalità questioni motivate solo per relationem, dovendo il rimettente rendere esplicite le ragioni per le quali ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione sollevata, mediante una motivazione autosufficiente, non sostituibile dal rinvio al contenuto di altre ordinanze dello stesso o di diverso giudice (cfr., ex plurimis, ordinanze n. 141 e n. 84 del 2005);

che le questioni debbono essere pertanto dichiarate manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevate, in riferimento agli artt. 24, 27, 104 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Foggia con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 ottobre 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA