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Ordinanza 353/2005 ECLI:IT:COST:2005:353 Generato dall'IA

Ordinanza 353/2005 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 353/2005
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2; 14, comma 2; 20, comma 2, lettera b); 39, comma 3; 40, comma 1; 41, comma 2; 43, comma 2; 50, comma 3; 64; 76, comma 1, lettera b), dello statuto della Regione Liguria approvato in prima deliberazione il 27 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 28 settembre 2004, e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 6 ottobre 2004, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 4 novembre 2004, depositato in Cancelleria il 10 successivo ed iscritto al n 105 del registro ricorsi 2004.

Regesto Legislator

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Ordinanza 353/2005 · Corte costituzionale: Considerato che, in assenza di parte costituita, la rinuncia al ricorso comporta, ai sensi dell'articolo 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo (ordinanze n. 6 del 2005; n. 234 del 1999).

Parole chiave

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Stato regionale stato richiesto referendum legislativo revoca dell'opposizione revisione della costituzione impugnazione di decisioni amministrative
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2; 14, comma 2; 20, comma 2, lettera b); 39, comma 3; 40, comma 1; 41, comma 2; 43, comma 2; 50, comma 3; 64; 76, comma 1, lettera b), dello statuto della Regione Liguria approvato in prima deliberazione il 27 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 28 settembre 2004, e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 6 ottobre 2004, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 4 novembre 2004, depositato in Cancelleria il 10 successivo ed iscritto al n 105 del registro ricorsi 2004.

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2005 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 4 novembre 2004, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale relativa agli articoli 4, comma 2, 14, comma 2, 20, comma 2, lettera b), 39, comma 3, 40, comma 1, 41, comma 2, 43, comma 2, 50, comma 3, 64, 76, comma 1, lettera b), dello statuto della Regione Liguria approvato in prima deliberazione il 27 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 28 settembre 2004, e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 6 ottobre 2004, in relazione agli artt. 1, 3, 24, 87, 88, 113, 114, 117 secondo comma, lett. f), terzo, quarto, quinto e sesto comma, 121, 122, 123, 126 e 134 della Costituzione;

che la Regione Liguria non si è costituita;

che, con atto depositato in data 17 maggio 2005, il ricorrente – premesso che, in adeguamento ai rilievi formulati, la Regione Liguria ha riapprovato in prima lettura il 23 novembre 2004 e, in seconda lettura, il 28 gennaio 2005 un nuovo testo statutario, che, decorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione senza richiesta di referendum confermativo, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria del 4 maggio 2005 come legge regionale 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della Regione Liguria), e che sono dunque venuti meno l'oggetto e i presupposti del ricorso – rinunciava al ricorso.

Considerato che, in assenza di parte costituita, la rinuncia al ricorso comporta, ai sensi dell'articolo 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo (ordinanze n. 6 del 2005; n. 234 del 1999).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 luglio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA