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Ordinanza 295/2005 ECLI:IT:COST:2005:295 Generato dall'IA

Ordinanza 295/2005 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 295/2005
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), modificato dall'articolo 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promosso con ordinanza del 15 ottobre 2002 dal Tribunale di Viterbo nel procedimento penale a carico di G.R., iscritta al n. 9 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 2003.

Regesto Legislator

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art. 24 Cost; Ordinanza 295/2005 · Corte costituzionale: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Viterbo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Parole chiave

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inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento espulsione giudiziaria sospensione dell'ordine espulsione sfratto misura di allontanamento nel diritto degli stranieri ordine di allontanamento territoriale

Disposizioni normative citate

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art. 24 Cost
286 del 1998, nella parte in cui non prevede l'anzidetto ricorso, violerebbe il diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost.;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), modificato dall'articolo 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promosso con ordinanza del 15 ottobre 2002 dal Tribunale di Viterbo nel procedimento penale a carico di G.R., iscritta al n. 9 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 2003.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2005 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Viterbo ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), nella parte in cui «non prevede ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di espulsione del questore emesso quando non sia possibile trattenere lo straniero entro un centro di permanenza»;

che l'ordinanza riferisce che «il difensore» aveva eccepito che l'art. 14, comma 5-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui non prevede l'anzidetto ricorso, violerebbe il diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost.;

che, ad avviso del giudice rimettente, l'eccezione «va accolta»;

che si verificherebbe, difatti, nella specie, una disparità di trattamento fra lo straniero che viola l'ordine di espulsione emesso dal questore ai sensi del citato art. 14, comma 5-bis, e lo straniero che viola «l'ordine di espulsione in caso di proroga da parte del questore ex art. 14, comma 1»: giacché, mentre nel primo caso lo straniero – nell'ipotesi di permanenza nel territorio dello Stato – è soggetto a sanzione penale in base al comma 5-ter dello stesso art. 14; nel secondo caso non è invece punibile;

che sarebbero pertanto vulnerati gli artt. 2, 3 e 24 Cost., per «disparità di trattamento» e «privazione del diritto di difesa con violazione dei diritti inviolabili dell'uomo»;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.

Considerato che nell'ordinanza di rimessione manca qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta oggetto del giudizio sul quale si innesta l'incidente di costituzionalità;

che, pertanto – in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex plurimis, nella medesima materia oggetto dell'odierno quesito, ordinanze n. 100 del 2005 e n. 302 del 2004) – la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Viterbo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA