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Ordinanza 377/2004 ECLI:IT:COST:2004:377 Generato dall'IA

Ordinanza 377/2004 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 377/2004
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 137 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), integrato dall'art. 24, primo comma, del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 528 (Modificazione alla tariffa degli onorari e dei diritti accessori spettanti ai notai e altre disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili), promosso con ordinanza del 28 gennaio 2004 dal Tribunale di Trani nel procedimento disciplinare nei confronti di Palumbo Davida, iscritta al n. 271 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 2004.

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 377/2004 · Corte costituzionale: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 137 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), integrato dall'art. 24, primo comma, del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 528 (Modificazione alla tariffa degli onorari e dei diritti accessori spettanti ai notai e altre disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Trani con l'ordinanza in epigrafe.

Parole chiave

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spese di gratuito patrocinio onorari legali sanzione disciplinare del notaio procedura disciplinare degli avvocati addebito di tasse ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
Ritenuto che il Tribunale di Trani, con ordinanza emessa il 28 gennaio 2004, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 137 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), integrato dall'art. 24, primo comma, del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 528 (Modificazione alla tariffa degli onorari e dei diritti accessori spettanti ai notai e altre disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili), promosso con ordinanza del 28 gennaio 2004 dal Tribunale di Trani nel procedimento disciplinare nei confronti di Palumbo Davida, iscritta al n. 271 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 2004.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 29 settembre 2004 il Giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il Tribunale di Trani, con ordinanza emessa il 28 gennaio 2004, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 137 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), integrato dall'art. 24, primo comma, del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 528 (Modificazione alla tariffa degli onorari e dei diritti accessori spettanti ai notai e altre disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili), per l'esiguità della sanzione ivi prevista;

che il rimettente, dopo aver premesso di essere investito della decisione di un procedimento disciplinare a carico di un notaio, il quale ha chiesto di potersi avvalere dell'oblazione prevista dall'art. 151 della legge notarile, osserva che le contravvenzioni per le quali si procede sono punite dall'art. 137 della medesima legge, che prevede la sanzione dell'ammenda da lire 40 a lire 400, e che l'importo della somma dovuta per l'oblazione è di euro 0,51;

che, nella predetta esiguità della previsione sanzionatoria, il giudice a quo ravvisa una violazione del principio di eguaglianza, per la evidente e ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di professionisti o di esercenti arti o mestieri, per le quali il legislatore ha provveduto ad aumentare periodicamente le ammende e le sanzioni pecuniarie, anche per gli illeciti disciplinari, lasciando invariata soltanto la misura delle sanzioni pecuniarie a carico dei notai;

che il rimettente, pur consapevole dell'orientamento espresso al riguardo da questa Corte con la pronuncia n. 44 del 1995, ritiene di riproporre ugualmente la questione, in considerazione sia del tempo trascorso dalla decisione che della evidenza della prospettata disparità di trattamento;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la inammissibilità della questione ovvero per la manifesta infondatezza della medesima;

che la difesa erariale osserva come analoga questione sia stata già più volte esaminata dalla Corte, la quale, pur riconoscendo l'inadeguatezza delle sanzioni, ha tuttavia sostenuto che la misura di esse non può essere sindacata, trattandosi di materia riservata alla discrezionalità del legislatore.

Considerato che il giudice a quo si duole della esiguità e della mancanza di afflittività delle sanzioni disciplinari pecuniarie a carico dei notai, sussistendo una evidente disparità di trattamento rispetto alle previsioni sanzionatorie stabilite per altre categorie di professionisti;

che analoga questione è stata decisa da questa Corte non solo con l'ordinanza n. 44 del 1995, di cui il rimettente invoca il superamento in considerazione del tempo trascorso, ma anche con le ordinanze n. 274 e n. 279 del 2002 e n. 18 del 2003;

che in tutte queste pronunce, constatata la inadeguatezza della misura delle sanzioni disciplinari, si è sottolineata la necessità di un intervento ad opera del legislatore, cui peraltro soltanto spetta la scelta discrezionale relativa alla determinazione dei precetti, del tipo e della entità delle rispettive sanzioni;

che, non essendo stati dedotti nuovi e diversi argomenti, la questione deve dichiararsi ancora una volta manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 137 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), integrato dall'art. 24, primo comma, del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 528 (Modificazione alla tariffa degli onorari e dei diritti accessori spettanti ai notai e altre disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Trani con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 novembre 2004.

F.to:

Carlo MEZZANOTTE, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA