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Ordinanza 363/2004 ECLI:IT:COST:2004:363 Generato dall'IA

Ordinanza 363/2004 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 363/2004
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 22, 23 e 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con ordinanze dell'8 marzo 2002 dal Giudice di pace di Roma nel procedimento civile vertente tra Mango Vincenzo e il Comune di Roma e del 26 luglio 2003 dal Giudice di pace di Cesena nel procedimento civile vertente tra Cuomo Augusto e la Prefettura di Forlì e Cesena, iscritte ai nn. 124 e 295 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 11 e 16, prima serie speciale, dell'anno 2004.

Regesto Legislator

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Ordinanza 363/2004 · Corte costituzionale: 22, 23 e 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con ordinanze dell'8 marzo 2002 dal Giudice di pace di Roma nel procedimento civile vertente tra Mango Vincenzo e il Comune di Roma e del 26 luglio 2003 dal Giudice di pace di Cesena nel procedimento civile vertente tra Cuomo Augusto e la Prefettura di Forlì e Cesena, iscritte ai nn. 124 e 295 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 11 e 16, prima serie speciale, dell'anno 2004.

Parole chiave

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opposizione al precetto esecutivo inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento opposizione impedimenti all'allontanamento procedura di rivendicazione nel pignoramento disobbedienza alla decisione dell'autorità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 22, 23 e 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con ordinanze dell'8 marzo 2002 dal Giudice di pace di Roma nel procedimento civile vertente tra Mango Vincenzo e il Comune di Roma e del 26 luglio 2003 dal Giudice di pace di Cesena nel procedimento civile vertente tra Cuomo Augusto e la Prefettura di Forlì e Cesena, iscritte ai nn. 124 e 295 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 11 e 16, prima serie speciale, dell'anno 2004.

Udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 2004 il Giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che il Giudice di pace di Roma, con ordinanza depositata l'8 marzo 2002, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 22, 23 e 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui, per diritto vivente, prevedono la consegna manuale presso la cancelleria quale unica modalità di deposito dell'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione;

che la questione sarebbe, ad avviso del rimettente, non manifestamente infondata, in quanto le disposizioni censurate sarebbero restrittive del diritto di difesa dei cittadini e discriminatorie per i meno abbienti, tenuto conto dei maggiori esborsi che l'accesso diretto in cancelleria di regola comporta, specie nel caso in cui il giudice competente non sia quello del luogo di residenza del ricorrente;

che analoga questione, riferita peraltro al solo art. 22 della legge n. 689 del 1981, è stata sollevata anche dal Giudice di pace di Cesena, con ordinanza depositata il 26 luglio 2003;

che, ad avviso del rimettente, la norma censurata determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra i cittadini residenti nel luogo ove ha sede il giudice competente e quelli residenti in comuni diversi, frapponendo inoltre un ostacolo all'accesso alla giustizia, non giustificato da alcun interesse pubblico.

Considerato che i due giudizi, avendo ad oggetto la medesima questione, vanno riuniti per essere decisi con il medesimo provvedimento;

che questa Corte, con sentenza n. 98 del 2004, successiva ad entrambe le ordinanze, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), «nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale per la proposizione dell'opposizione»;

che, pertanto, tale sentenza ha sostanzialmente modificato la disciplina riguardo alla quale i giudici rimettenti hanno sollevato le questioni di legittimità costituzionale oggetto del presente giudizio, rendendo necessario, conseguentemente, un nuovo esame dei termini delle questioni e della loro perdurante rilevanza nei giudizi a quibus (si vedano, analogamente, ordinanze n. 197 del 2004, n. 184 del 2003 e n. 67 del 2002);

che, alla luce delle predette considerazioni, gli atti devono essere restituiti ai giudici rimettenti.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Giudice di pace di Roma ed al Giudice di pace di Cesena.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 2004.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA