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Ordinanza 174/2004 ECLI:IT:COST:2004:174 Generato dall'IA

Ordinanza 174/2004 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 174/2004
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza del 31 marzo 2003 dal Giudice di pace di Casalmaggiore nel procedimento civile vertente tra D'Alcalà Remo e il Prefetto di Cremona, iscritta al n. 1113 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 2004.

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione, art. 76 della Costituzione; Ordinanza 174/2004 · Corte costituzionale: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dal Giudice di pace di Casalmaggiore con l'ordinanza in epigrafe.

Parole chiave

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infrazione alle norme della circolazione stato difettoso del veicolo infrazione privilegiata detentore di veicolo guida nonostante revoca della patente inquinamento automobilistico

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
art. 76 della Costituzione
che lo stesso giudice ritiene che la norma denunciata contrasti anche con l'art. 76 della Costituzione, in quanto il legislatore delegato non ha attuato la legge delega 22 marzo 2001, n.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza del 31 marzo 2003 dal Giudice di pace di Casalmaggiore nel procedimento civile vertente tra D'Alcalà Remo e il Prefetto di Cremona, iscritta al n. 1113 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 2004.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 maggio 2004 il Giudice relatore Paolo Maddalena.

Ritenuto che il giudice di pace di Casalmaggiore ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 73 (recte: 76) della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

che il remittente premette di essere investito di un ricorso, ex artt. 205 e 214 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), proposto contro il Ministero dell'interno;

che secondo il giudice a quo la norma censurata contrasta con l'art. 3 della Costituzione, in quanto prevede una sanzione irragionevole ed iniqua, se applicata “a prescindere dell'attività riparatoria del trasgressore”, che danneggia “in maniera maggiore non il conducente non proprietario del veicolo sottoposto a fermo amministrativo … bensì il proprietario dell'automezzo”, il quale può essere del tutto estraneo alla violazione contestata;

che lo stesso giudice ritiene che la norma denunciata contrasti anche con l'art. 76 della Costituzione, in quanto il legislatore delegato non ha attuato la legge delega 22 marzo 2001, n. 85 (Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada), la quale, all'art. 2, comma 1, lettera mm), ha previsto l'abrogazione della sanzione accessoria del fermo del veicolo;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

Considerato che il remittente ha omesso di descrivere la fattispecie concreta devoluta alla sua cognizione e di motivare sulla rilevanza della questione;

che, per tale ragione, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile (ordinanze n. 207 e n. 182 del 2003).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dal Giudice di pace di Casalmaggiore con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 giugno 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA