Ordinanza 90/2003 · Corte costituzionale
Sintesi Legislator
Generato dall'IAha pronunciato la seguente nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 2 del 15 gennaio 2003. Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 2003 il Giudice relatore Annibale Marini; ravvisata la necessità della correzione di errore materiale occorso nella redazione dell'ordinanza n. 2 del 2003. Visto l'art. 21 delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza 90/2003 · Corte costituzionale: 2 del 15 gennaio 2003. Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 2003 il Giudice relatore Annibale Marini; ravvisata la necessità della correzione di errore materiale occorso nella redazione dell'ordinanza n. 2 del 2003. Visto l'art. 21 delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
Testo completo
ha pronunciato la seguente nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 2 del 15 gennaio 2003. Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 2003 il Giudice relatore Annibale Marini; ravvisata la necessità della correzione di errore materiale occorso nella redazione dell'ordinanza n. 2 del 2003. Visto l'art. 21 delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE
dispone che nell'ordinanza n. 2 del 15 gennaio 2003 sia così corretto il seguente errore materiale: nel penultimo capoverso del Considerato, la parola «locatore» è sostituita con la parola «locatario».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 marzo 2003. F.to: Riccardo CHIEPPA, Presidente Annibale MARINI, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2003. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA