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Ordinanza 317/2003 ECLI:IT:COST:2003:317 Generato dall'IA

Ordinanza 317/2003 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 317/2003
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal Giudice di pace di Reggio Emilia con ordinanza del 6 novembre 2002, iscritta al n. 108 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 2003.

Regesto Legislator

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Ordinanza 317/2003 · Corte costituzionale: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Reggio Emilia, con l'ordinanza in epigrafe.

Parole chiave

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indigenza processuale non provata garanzia di un equo processo difetto di legittimazione del ministero pubblico violazioni delle norme procedurali diritto a un'inchiesta effettiva prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal Giudice di pace di Reggio Emilia con ordinanza del 6 novembre 2002, iscritta al n. 108 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 2003.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 settembre 2003 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Giudice di pace di Reggio Emilia - dopo che il difensore dell'imputato ha eccepito, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, l'illegittimità costituzionale dell'art. 15 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), «nella parte in cui non prevede espressamente che il pubblico ministero debba procedere, all'esito delle indagini preliminari, alla notifica all'indagato dell'avviso della chiusura delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 415-bis [del codice di procedura penale]» - ha «dato atto della non manifesta irrilevanza della questione» e ha ordinato la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il procedimento in corso;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile, in quanto l'ordinanza di rimessione è del tutto priva di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza.

Considerato che l'ordinanza di rimessione difetta della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo ed è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione (v. ordinanze n. 231 e n. 133 del 2003, n. 461 del 2002);

che non può valere a colmare tali lacune il mero rinvio alla eccezione sollevata dalla parte, giacché il giudice deve rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità della norma con una motivazione autosufficiente, tale da permettere la verifica dell'avvenuto apprezzamento circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione (v. ordinanze n. 492 e n. 243 del 2002);

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Reggio Emilia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA