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Ordinanza 260/2003 ECLI:IT:COST:2003:260 Generato dall'IA

Ordinanza 260/2003 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 260/2003
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 201 dell'11 giugno 2003. Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 2003 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Regesto Legislator

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Ordinanza 260/2003 · Corte costituzionale: dispone che nella sentenza 11 giugno 2003, n. 201, sia così corretto il seguente errore materiale: nel secondo periodo dell'ultimo capoverso del punto 4 del Considerato in diritto, le parole «per tre comuni capoluogo di provincia» sono sostituite con le parole «per i comuni capoluogo di provincia».

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 201 dell'11 giugno 2003.

Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 2003 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

ravvisata la necessità della correzione di un errore materiale occorso nella redazione della sentenza n. 201 del 2003.

Visto l'art. 21 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone che nella sentenza 11 giugno 2003, n. 201, sia così corretto il seguente errore materiale: nel secondo periodo dell'ultimo capoverso del punto 4 del Considerato in diritto, le parole «per tre comuni capoluogo di provincia» sono sostituite con le parole «per i comuni capoluogo di provincia».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2003.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente e Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA