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Ordinanza 255/2003 ECLI:IT:COST:2003:255 Generato dall'IA

Ordinanza 255/2003 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 255/2003
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11, comma 2, e 20, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal Giudice di pace di Mazara del Vallo con ordinanza del 20 novembre 2002, iscritta al n. 23 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 2003.

Regesto Legislator

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Ordinanza 255/2003 · Corte costituzionale: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, comma 2, e 20, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento all'art. 111, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Mazara del Vallo, con l'ordinanza in epigrafe.

Parole chiave

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obbligo di comparizione all'udienza permesso di promuovere un procedimento penale procedimento in contumacia diritti della difesa facoltà di astenersi dal testimoniare partecipazione alla procedura
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11, comma 2, e 20, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal Giudice di pace di Mazara del Vallo con ordinanza del 20 novembre 2002, iscritta al n. 23 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 2003.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 2 luglio 2003 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Giudice di pace di Mazara del Vallo ha sollevato, in riferimento all'art. 111, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, comma 2, e 20, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), «nella parte in cui non è previsto che a richiedere l'autorizzazione a disporre la comparizione delle persone sottoposte a giudizio avanti il giudice di pace sia soggetto diverso da quello chiamato a testimoniare, e nella parte in cui non è previsto che a sottoscrivere la citazione a giudizio sia ufficiale di polizia giudiziaria diverso da quello chiamato a testimoniare»;

che il rimettente, «ritenuto che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal difensore dell'imputato - avuto riguardo alla doppia veste assunta dalla polizia giudiziaria in ordine all'attività di cui all'art. 11, comma 2, d. lgs. n. 274 e all'art. 20, comma 2, stessa legge - appare fondata anche con riferimento all'art. 197, comma 1, lettera d), cod. proc. pen.», ha trasmesso gli atti alla Corte costituzionale e disposto la sospensione del procedimento;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza e comunque infondata.

Considerato che l'ordinanza di rimessione difetta della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo ed è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza (v. da ultimo ordinanze n. 231 del 2003 e n. 461 del 2002);

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, comma 2, e 20, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento all'art. 111, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Mazara del Vallo, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2003.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA