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Ordinanza 184/2003 ECLI:IT:COST:2003:184 Generato dall'IA

Ordinanza 184/2003 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 184/2003
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale) e dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), promosso con ordinanza dell'11 novembre 2002 dal Tribunale di Como nel procedimento di esecuzione promosso dalla Rileno s.p.a. c/ Balzarotti Enrichetta, iscritta al n. 566 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 2003.

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 184/2003 · Corte costituzionale: che, conseguentemente, la questione sollevata dal rimettente merita di essere riesaminata alla luce dello ius superveniens costituito dalla citata sentenza di questa Corte.

Parole chiave

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pignoramento delle rendite incasso dei contributi di mantenimento diritti a pensione divieto di accettare decorazioni da uno Stato estero calcolo del pignoramento di salario compensazione della rendita

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono il pignoramento della pensione INPS per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, indicando quale tertium comparationis l'art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale) e dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), promosso con ordinanza dell'11 novembre 2002 dal Tribunale di Como nel procedimento di esecuzione promosso dalla Rileno s.p.a. c/ Balzarotti Enrichetta, iscritta al n. 566 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 2003.

Udito nella camera di consiglio del 9 aprile 2003 il Giudice relatore Romano Vaccarella.

Ritenuto che il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Como - nel corso del procedimento esecutivo promosso contro Balzarotti Enrichetta dalla Rileno s.p.a., concessionaria del servizio riscossione tributi nella provincia di Como, ed avente ad oggetto quale bene pignorato la pensione INPS della Balzarotti - ha sollevato, con ordinanza dell'11 novembre 2002, questione di legittimità costituzionale dell'art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale) e dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono il pignoramento della pensione INPS per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, indicando quale tertium comparationis l'art. 2 n. 3 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni).

Considerato che, con sentenza n. 468 del 2002, depositata il 22 novembre 2002, questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, «nella parte in cui non consente, entro i limiti stabiliti dall'art. 2, comma primo, n. 3 del d.P.R. n. 180 del 1950, la pignorabilità per crediti tributari di pensioni, indennità che ne tengano luogo ed assegni corrisposti dall'INPS»;

che, conseguentemente, la questione sollevata dal rimettente merita di essere riesaminata alla luce dello ius superveniens costituito dalla citata sentenza di questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale rimettente.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2003.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA