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Ordinanza 68/2002 ECLI:IT:COST:2002:68 Generato dall'IA

Ordinanza 68/2002 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 68/2002
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Commissione tributaria regionale di Firenze, iscritte ai numeri 262 e

Regesto Legislator

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art. 3 Cost, art. 24 della Costituzione, art. 2946 cod. civ; Ordinanza 68/2002 · Corte costituzionale: Commissione tributaria regionale di Firenze, iscritte ai numeri 262 e

Parole chiave

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detrazioni e rimborsi ricupero d'imposta differimento dell'imposizione compensazione della rendita imposta diretta sul reddito restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
che, pertanto, sarebbe violato l'art. 3 Cost., avendo il
art. 24 della Costituzione
dall'art. 24 della Costituzione;
art. 2946 cod. civ
prescrizione di cui all'art. 2946 cod. civ.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 38, primo e

secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle

imposte sul reddito), promossi con ordinanze emesse il 2 dicembre

1997 dalla Commissione tributaria centrale e il 17 marzo 2000 dalla

Commissione tributaria regionale di Firenze, iscritte ai numeri 262 e

639 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica numeri 15 e 35, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2002 il giudice

relatore Franco Bile.

Ritenuto che la Commissione tributaria centrale, con ordinanza

pronunciata il 2 dicembre 1997 e pervenuta alla Corte il 19 marzo

2001, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 38, primo e secondo comma, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 602

(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), con

riferimento alla previsione di un termine di decadenza di mesi

diciotto dalla data di versamento per la presentazione della domanda

di rimborso dei versamenti diretti;

che l'ordinanza è stata pronunziata nel corso di un giudizio

di impugnazione proposto nel 1986 alla Commissione tributaria

centrale contro una decisione della Commissione tributaria di secondo

grado di Trapani, che (in riforma della decisione di prima istanza)

aveva accolto il ricorso del contribuente, accertando il suo diritto

al rimborso di quanto indebitamente versato in via di autotassazione,

a titolo di I.L.O.R. per l'anno 1977;

che la rimettente - premesso che nella specie il termine di

diciotto mesi era decorso - ritiene la proposta questione di

legittimità costituzionale rilevante e non manifestamente infondata,

"anche in raffronto a quanto disposto nel precedente art. 37, primo

comma", il quale, per la situazione, sostanzialmente uguale, del

contribuente sottoposto a ritenuta diretta da parte dello Stato,

assoggetta invece la richiesta di rimborso alla prescrizione

decennale di cui all'art. 2946 del codice civile;

che, ad avviso della rimettente, l'illegittimità

costituzionale della normativa impugnata sussisterebbe anche per il

fatto che il secondo comma dell'art. 38 prevede la stessa disciplina

del primo comma con riguardo alla situazione, del tutto diversa, del

rimborso chiesto "dal percipiente delle somme assoggettate a

ritenuta";

che, pertanto, sarebbe violato l'art. 3 Cost., avendo il

legislatore ingiustificatamente previsto discipline identiche per le

situazioni diverse considerate dai primi due commi dell'art. 38, e

discipline diverse per le situazioni considerate dall'art. 38,

secondo comma, e dall'art. 37, primo comma, che invece esigerebbero

un identico trattamento;

che inoltre, secondo la rimettente, la previsione del termine

di decadenza limita il diritto di agire in giudizio garantito

dall'art. 24 della Costituzione;

che la rimettente, premesso di non ignorare le ripetute

pronunce di questa Corte in materia, ritiene che - riferendosi esse a

casi in cui le questioni di costituzionalità erano state sollevate

in termini che non ne consentivano "l'esame esaustivo in tutti i vari

aspetti dell'applicabilità delle norme denunziate" o non erano

rilevanti nei relativi giudizi - sia consentita la riproposizione

della questione;

che la Commissione tributaria regionale di Firenze, con

ordinanza pronunciata il 17 marzo 2000 e pervenuta alla Corte il

3 luglio 2001, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione - la questione di legittimità costituzionale del citato

art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973;

che l'ordinanza è stata pronunziata nel giudizio d'appello

proposto - contro la decisione della Commissione tributaria

provinciale di Siena che aveva riconosciuto il diritto del

contribuente al rimborso di somme indebitamente versate a titolo di

I.R.P.E.F., sia per ritenuta diretta sia per autotassazione -

dall'Amministrazione finanziaria, la quale eccepiva che il rimborso

era stato chiesto dopo il decorso del termine di diciotto mesi di cui

alla norma impugnata;

che, secondo la rimettente, il rimborso spettante al

contribuente che abbia effettuato il versamento diretto, regolato

dall'art. 38, e quello spettante al contribuente assoggettato a

ritenuta diretta, regolato dall'art. 37, sarebbero disciplinati in

modo irragionevolmente diverso, non essendo agevole comprendere

perché quest'ultimo sia sottoposto alla prescrizione decennale ed il

primo sia invece soggetto ad un breve termine di decadenza, con la

conseguenza che o l'art. 38 viene interpretato nel senso che anche il

rimborso da esso previsto debba essere chiesto nel termine (non di

decadenza, ma) di prescrizione, ovvero è incostituzionale per

violazione degli artt. 3 e 24 Cost;

che questa conclusione, ad avviso della rimettente, non è

superata nemmeno dall'elevazione del termine a quarantotto mesi

disposta dall'art. 1, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133

(Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e

federalismo fiscale), permanendo forti ed ingiustificate differenze

tra le normative a raffronto, soprattutto per l'"ampia ... diversità

temporale tra il termine prescrizionale di 10 anni e quello

decadenziale di quarantotto mesi";

che nel giudizio di cui alla seconda ordinanza è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura

generale dello Stato, depositando memoria, nella quale ha sostenuto

la manifesta infondatezza della questione.

Considerato che i giudizi introdotti dalle ordinanze in epigrafe,

riguardando la stessa disposizione di legge, debbono essere riuniti;

che, dopo la pronuncia dell'ordinanza n. 262, il testo

dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla

riscossione delle imposte sui redditi) è stato modificato due volte,

prima dall'art. 1, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133

(Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e

federalismo fiscale), che ha elevato a quarantotto mesi il termine di

decadenza di cui al comma 1 dell'art. 38, e poi dall'art. 34, comma

6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), che ha

fissato negli stessi quarantotto mesi il termine di decadenza di cui

al comma 2 dell'art. 38, per i rimborsi chiesti dal percipiente di

somme assoggettate a ritenuta;

che inoltre, dopo la pronuncia delle due ordinanze, il testo

dell'art. 37 del d.P.R. n. 602 del 1973, da esse assunto come tertium

comparationis è stato modificato dall'art. 34, comma 5, della citata

legge n. 388 del 2000, che - in tema di rimborsi chiesti da

contribuenti assoggettati a ritenuta diretta - al termine di

prescrizione di cui all'art. 2946 cod. civ. ha sostituito il termine

di decadenza di quarantotto mesi;

che compete a ciascuna delle rimettenti - in riferimento

all'ambito della censura rispettivamente sollevata - valutare se

queste modificazioni legislative siano applicabili nei giudizi a

quibus e, in caso positivo, se le questioni di legittimità

costituzionale possano considerarsi ancora rilevanti e non

manifestamente infondate;

che, pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte

(cfr. ordinanze n. 284 del 2001 e n. 102 del 1999), gli atti devono

essere restituiti ai giudici a quibus.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria

centrale quanto al giudizio di cui all'ordinanza n. 262 del 2001 ed

alla Commissione tributaria regionale di Firenze quanto al giudizio

di cui all'ordinanza n. 639 del 2001.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Bile

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola