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Ordinanza 461/2002 ECLI:IT:COST:2002:461 Generato dall'IA

Ordinanza 461/2002 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 461/2002
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza emessa il 25 marzo 2002 dal Giudice di pace di Sondrio, iscritta al n. 249 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 2002.

Regesto Legislator

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Ordinanza 461/2002 · Corte costituzionale: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli articoli 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Sondrio, con l'ordinanza in epigrafe.

Parole chiave

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esame d'idoneità alla guida guida senza autorizzazione guida in stato di ebbrezza qualificata corsa di controllo infrazioni alle norme della circolazione controllo di polizia
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza emessa il 25 marzo 2002 dal Giudice di pace di Sondrio, iscritta al n. 249 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 2002.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 ottobre il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa per violazione delle norme del codice della strada, il Giudice di pace di Sondrio, con ordinanza emessa il 20 marzo 2002 e depositata il 25 marzo 2002, ha sollevato, su eccezione della difesa dell'opponente, in riferimento agli articoli 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), “nella parte in cui non prevede l'obbligo a carico degli organi accertatori di sottoporre il fermato all'accertamento secondo gli strumenti e procedure previste dal regolamento, e ove non prevede, a fronte della richiesta del fermato e nel caso in cui non sia particolarmente difficoltoso, la possibilità di effettuare il prelievo ematico”;

che nell'ordinanza di rimessione il giudice a quo si limita a rilevare che il giudizio su cui è chiamato a decidere “non può essere definito indipendentemente dalla questione posta di legittimità costituzionale e che la stessa non si ritiene manifestamente infondata”;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile “per difetto assoluto di motivazione” o, comunque, manifestamente infondata.

Considerato che il remittente omette di descrivere la fattispecie sottoposta al suo giudizio e non specifica in alcun modo le ragioni che lo hanno indotto a dubitare della legittimità costituzionale della disposizione censurata;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per difetto assoluto di motivazione sia in ordine al requisito della rilevanza che a quello della non manifesta infondatezza.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, della norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli articoli 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Sondrio, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2002.

F.to:

Cesare RUPERTO , Presidente

Carlo MEZZANOTTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 novembre 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA