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Ordinanza 401/2002 ECLI:IT:COST:2002:401 Generato dall'IA

Ordinanza 401/2002 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 401/2002
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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2001 dal Tribunale di Palmi nei procedimenti civili riuniti comunità

Regesto Legislator

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art. 42 della Costituzione; Ordinanza 401/2002 · Corte costituzionale: 2001 dal Tribunale di Palmi nei procedimenti civili riuniti comunità

Parole chiave

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deduzione delle spese di manutenzione di immobili utilizzazione parsimoniosa del suolo indennità d'espropriazione deducibilità dei contributi di mantenimento riclassificazione di terreni rinuncia all'espropriazione

Disposizioni normative citate

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art. 42 della Costituzione
che, quanto al lamentato vulnus all'art. 42 della
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1,

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della

finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge

23 ottobre 1992, n. 421), promosso con Ordinanza emessa il 11 marzo

2001 dal Tribunale di Palmi nei procedimenti civili riuniti comunità

Montana Versante Tirrenico Meridionale contro Pellegrino Paolo ed

altra, iscritta al n. 754 del registro ordinanze 2001 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, 1ª serie speciale,

dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 2002 il Giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione a decreto

ingiuntivo relativo al pagamento di una somma quale prezzo della

cessione volontaria di alcuni terreni oggetto di procedura di

espropriazione per pubblica utilità, l'adito tribunale di Palmi, con

ordinanza emessa in data 11 marzo 2001 (r.o. n. 754 del 2001), ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza

degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre

1992, n. 421), nella parte in cui prevede che, in caso di

espropriazione di area fabbricabile, l'indennità è ridotta ad un

importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia

presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta

qualora il valore dichiarato risulti inferiore all'indennità di

espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle

disposizioni vigenti;

che, ad avviso del collegio rimettente, la norma di cui si

tratta si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 42 della

Costituzione. Sotto il primo profilo, essa introdurrebbe infatti una

discriminazione tra i soggetti proprietari di immobili sottoposti a

procedura espropriativa, differenziando l'ammontare dell'indennità

da corrispondere in base alla loro correttezza nell'adempiere il

dovere di contribuzione - dovendosi ritenere, in base al dettato

normativo, che lo stesso non trovi applicazione nel caso in cui il

proprietario abbia omesso di presentare la denuncia ai fini dell'ICI

- ovvero alla fedeltà della dichiarazione, dal momento che la norma

prevede una riduzione dell'indennità ad un importo pari al valore

dichiarato dal contribuente, ovvero, infine, alla natura del suolo

espropriato, in quanto il correttivo introdotto dalla norma in esame

concerne solo le aree fabbricabili, e non anche i suoli agricoli;

che, quanto al lamentato vulnus all'art. 42 della

Costituzione, sarebbe incoerente con il principio della necessaria

congruità dell'indennizzo espropriativo la previsione, per la

quantificazione di tale indennità, di un criterio avulso dalle

caratteristiche essenziali del bene e privo di alcun riferimento al

valore venale del bene espropriato;

che nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio

dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la

manifesta infondatezza della questione, richiamando le argomentazioni

svolte dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 351 del 2000, ed

aggiungendo che non avrebbe ragion d'essere l'operato accostamento

del regime indennitario dei terreni agricoli e di quelli edificatori,

attesa la diversa determinazione del valore imponibile, agli effetti

della imposizione diretta in genere, che rende in concreto

inipotizzabile per i primi la istituzione di un confronto tra valori

nel senso stabilito dalla norma.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma

dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in riferimento agli

artt. 3 e 42 della Costituzione, è già stata dichiarata non fondata

con la sentenza n. 351 del 2000 (e, successivamente, manifestamente

infondata con l'ordinanza n. 539 del 2000), risultando il meccanismo

di aggancio (limitativo) tra indennità di esproprio e valore

dichiarato in sede di ICI tutt'altro che manifestamente irragionevole

o palesemente arbitrario, anche con riferimento alla sua

applicabilità alle sole aree fabbricabili e non anche a quelle

agricole, di natura non omogenea alle prime;

che pertanto, non essendo stati addotti motivi ulteriori che

possano indurre la Corte a modificare il proprio orientamento, la

questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli

enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992,

n. 421), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della

Costituzione, dal Tribunale di Palmi con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2002.

Il cancelliere: Fruscella