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Ordinanza 331/2002 ECLI:IT:COST:2002:331 Generato dall'IA

Ordinanza 331/2002 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 331/2002
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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2000 dal Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 331/2002 · Corte costituzionale: 2000 dal Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia

Parole chiave

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personale di ricerca quadri scientifico o tecnico posizioni amministrative del funzionario licenziamento del pubblico dipendente promozione della ricerca diritti del funzionario

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
viola peraltro l'art. 3 della Costituzione "nella parte in cui non
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 6,

della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione

della finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 12 maggio

2000 dal Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia

sul ricorso proposto da L. B. contro l'Università degli studi di

Trieste ed altri, iscritta al n. 882 del registro ordinanze 2001 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, 1ª serie

speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 2002 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del

Friuli-Venezia Giulia, nel giudizio promosso da una funzionaria

amministrativa, inquadrata all'VIII livello presso l'Osservatorio

astronomico di Padova, per l'annullamento del provvedimento n. 1284

del rettore dell'Università degli studi di Trieste, reso in data

19 gennaio 2000, con il quale si subordinava il conferimento di un

assegno per la collaborazione ad attività di ricerca alle dimissioni

dal posto di dipendente di ruolo dell'Osservatorio astronomico, in

applicazione dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997,

n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), con

ordinanza del 12 maggio 2000, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale della suddetta norma, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione;

che il rimettente premette di aver giudicato infondato il

ricorso sotto diversi profili di legittimità relativi alla

disposizione impugnata;

che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione censurata

viola peraltro l'art. 3 della Costituzione "nella parte in cui non

distingue tra dipendenti di enti di ricerca e tra personale degli

stessi impegnato in tale attività o in quella amministrativa";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, il quale, sia nell'atto di intervento che nella memoria

depositata in prossimità della camera di consiglio, ha chiesto che

la questione sia dichiarata infondata, posto che la ratio della norma

denunciata sarebbe quella di "offrire agli enti di ricerca la

possibilità di avvalersi, per un periodo determinato, dell'apporto

scientifico di persone estranee all'ambito di detti enti e

particolarmente qualificate".

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale, nel

sollevare la questione di legittimità costituzionale, premette che

la ricorrente ha eccepito, a conforto della domanda di annullamento,

molteplici censure di legittimità nei confronti del provvedimento

rettorale impugnato, proprio in relazione alla disposizione

denunziata;

che l'ordinanza di rimessione espressamente dichiara che il

ricorso proposto avverso il predetto provvedimento rettorale è stato

ritenuto infondato e sono state rigettate le censure sollevate in

riferimento alla norma impugnata e cioè l'art. 51, comma 6, della

legge n. 449 del 1997;

che, pertanto, la questione è irrilevante per difetto di

pregiudizialità, in quanto il rimettente nel giudicare infondato in

relazione alla predetta norma il ricorso pendente dinanzi a sé ha

così fatto applicazione della disposizione censurata e si è quindi

precluso la possibilità di rimetterla in discussione e di sollevare

l'eccezione di legittimità costituzionale (ordinanze n. 264 del

1998; n. 67 del 1998; n. 300 del 1997);

che, d'altra parte, il profilo della rilevanza della

questione sollevata appare privo di motivazione, non consentendo a

questa Corte il necessario controllo sulla sussistenza di tale

condizione di proponibilità;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 6, della legge

27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza

pubblica), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale del

Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 9 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola