Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 313/2002 ECLI:IT:COST:2002:313 Generato dall'IA

Ordinanza 313/2002 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 313/2002
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

proposto dall'Ufficio delle entrate di Reggio Emilia contro l'Azienda

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 313/2002 · Corte costituzionale: proposto dall'Ufficio delle entrate di Reggio Emilia contro l'Azienda

Parole chiave

Generato dall'IA
esenzione dal pagamento dei contributi diritti del contribuente rimborso dei contributi agli stranieri ricupero d'imposta detrazioni e rimborsi deduzione per autofinanziamento
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 4,

terzo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni

comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e

successive modificazioni, come interpretato dall'art. 14 della legge

18 febbraio 1999, n. 28 (Disposizioni in materia tributaria, di

funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione

generale del catasto), promosso con ordinanza emessa il 16 novembre

2000 dalla Commissione tributaria regionale di Bologna sul ricorso

proposto dall'Ufficio delle entrate di Reggio Emilia contro l'Azienda

Consorziale Trasporti di Reggio Emilia, iscritta al n. 700 del

registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, 1ª serie speciale, n. 38 dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri.

Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 2002 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che la Commissione tributaria regionale di Bologna, con

ordinanza emessa il 16 novembre 2000, ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 26, comma 4, terzo periodo, del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di

accertamento delle imposte sui redditi) e successive modificazioni,

come interpretato autenticamente con l'art. 14 della legge 18

febbraio 1999, n. 28 (Disposizioni in materia tributaria, di

funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione

generale del catasto);

che l'art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973 dispone che le

ritenute sugli interessi sono applicate a titolo d'imposta nei

confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone

giuridiche ed in ogni altro caso, senza tuttavia menzionare

espressamente i soggetti esclusi dall'imposta ai sensi dell'art. 88

del d.P.R. 917 del 1986;

che, come precisa il rimettente, la questione relativa

all'applicabilità o meno delle ritenute nei confronti dei soggetti

esclusi da I.R.PE.G. era stata risolta dalla giurisprudenza nel senso

di riconoscere il diritto dei comuni e degli altri soggetti ad essi

equiparati ad ottenere il rimborso delle somme trattenute, ponendosi

in rilievo che ai fini del prelievo tributario è necessaria la

presenza di un introito qualificabile come reddito ai sensi

dell'art. 6 del d.P.R. n. 917 del 1986 e di un soggetto tributario

cui il reddito stesso è riferibile, il quale non può essere un

soggetto escluso da una norma espressa del medesimo d.P.R., quale

l'art. 88;

che con l'art. 14 della legge n. 28 del 1999, recante una

interpretazione autentica della disciplina in esame, il legislatore

ha disposto che l'art. 26, comma 4, terzo periodo, del d.P.R. n. 600

del 1973, deve intendersi nel senso che "tale ritenuta si applica

anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'imposta sui redditi

delle persone giuridiche";

che, ad avviso del giudice rimettente, il legislatore ha

attribuito alla norma interpretata una valenza diversa da quella

originaria ed ha previsto una fattispecie nuova di imponibilità,

attribuendo alla stessa carattere retroattivo, senza tener conto

della irretroattività sancita dall'art. 11 delle preleggi;

che, ad avviso del giudice a quo, l'imposta sugli interessi

di conto corrente si configura come un'imposta nuova ed autonoma

rispetto all'I.R.PE.G. e "non essendo motivata in una precisa

disposizione istitutiva, prescinde da qualsiasi riferimento alla

capacità contributiva del soggetto";

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

Considerato che con l'ordinanza n. 174 del 2001 questa Corte si

è già pronunciata sulla medesima questione, dichiarandone la

manifesta infondatezza;

che l'ordinanza di rimessione in esame, emessa anteriormente

alla citata decisione, non contiene profili nuovi che possano indurre

la Corte a diverse conclusioni;

che pertanto la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 4, terzo periodo, del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di

accertamento delle imposte sui redditi) e successive modificazioni,

come interpretato dall'art. 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28

(Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento

dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del

catasto), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della

Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Bologna con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola