Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 302/2002 ECLI:IT:COST:2002:302 Generato dall'IA

Ordinanza 302/2002 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 302/2002
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

5 ottobre), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

Regesto Legislator

Generato dall'IA

articolo 117 della Costituzione, art. 76 Cost, art. 117 Cost; Ordinanza 302/2002 · Corte costituzionale: 5 ottobre), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

Parole chiave

Generato dall'IA
educazione, insegnamento e formazione professionale competenza istituzionale provvedimento pedagogico terapeutico legislazione scolastica necessità d'istruzione scolastica speciale ordinanza di necessità incostituzionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
articolo 117 della Costituzione
riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dell'art.
art. 76 Cost
proposta per violazione dell'art. 76 Cost.
art. 117 Cost
relazione a quella concernente l'art. 117 Cost., perché affidare ad
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3-octies comma

5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della

disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge

23 ottobre 1992, n. 421), nel testo introdotto dall'art. 3, comma 3,

del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e dell'art. 1, comma

2, seconda parte, della legge 26 febbraio 1999, n. 42 (Disposizioni

in materia di professioni sanitarie), promosso con ordinanza emessa

il 12 luglio 2001 dalla Corte dei conti, sezione centrale di

controllo, in sede di esame e pronuncia sul visto e conseguente

registrazione del decreto interministeriale 18 febbraio 2000,

iscritta al n. 890 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, 1ª serie speciale,

dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 2002 il giudice

relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che la Corte dei conti, sezione centrale di controllo,

con ordinanza del 12 luglio 2001 (depositata il successivo

5 ottobre), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in

riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dell'art. 3-octies

comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino

della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della

legge 23 ottobre 1992, n. 421), nel testo introdotto dall'art. 3,

comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e

dell'art. 1, comma 2, seconda parte, della legge 26 febbraio 1999,

n. 42 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie);

che in punto di fatto il giudice a quo premette che, in esito

alla procedura di controllo preventivo di legittimità sul decreto

interministeriale 18 febbraio 2000 (Figura professionale

dell'operatore socio-sanitario e ordinamento didattico dei relativi

corsi di formazione), essa sezione aveva già sollevato questione di

legittimità costituzionale delle medesime norme, per sospetta

violazione degli artt. 76 e 117 della Costituzione, questione decisa

daquesta Corte, con l'ordinanza n. 203 del 2001, nel senso della

restituzione degli atti al giudice remittente, in considerazione

dello ius superveniens costituito dall'art. 9 della legge 24 ottobre

2000, n. 323, e dall'art. 12 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

che la Corte dei conti, nel procedere ad un nuovo esame della

questione, rileva che le due norme in ultimo citate - prevedendo in

via di normazione primaria il ricorso ad un regolamento cui

l'impugnato art. 3-octies comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992 fa

riferimento in assenza di un'apposita disposizione nella legge delega

30 novembre 1998, n. 419 - implicano che la censura a suo tempo

proposta per violazione dell'art. 76 Cost. debba ritenersi venuta

meno;

che per il remittente altrettanto non può dirsi, invece, in

relazione a quella concernente l'art. 117 Cost., perché affidare ad

un decreto interministeriale il compito di definire gli ordinamenti

didattici delle figure professionali operanti nell'area

socio-sanitaria si risolve in una lesione delle competenze tra Stato

e Regione di cui al menzionato parametro;

che lo strumento regolamentare sarebbe, in presenza di una

riserva di legge, assolutamente insufficiente, a tal punto che la

Corte dei conti ritiene che potrebbe eventualmente essere oggetto di

ulteriore dubbio di legittimità costituzionale, peraltro non

esplicitamente proposto a questa Corte, anche l'art. 12, comma 4,

della legge 8 novembre 2000, n. 328, il quale fa salve le

disposizioni contenute nell'art. 3-octies del d.lgs. n. 502 del 1992,

e perciò anche quelle di cui al comma 5 impugnato;

che in relazione, poi, ai dubbi di legittimità

costituzionale riguardanti l'art. 1, comma 2, seconda parte, della

legge n. 42 del 1999, il giudice a quo si limita ad osservare che

"rimane impregiudicato il quesito posto con la precedente ordinanza";

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che le questioni vengano ritenute l'una

manifestamente inammissibile e l'altra manifestamente infondata,

ovvero che la Corte provveda preliminarmente alla restituzione degli

atti in relazione alla modifica dell'art. 117 Cost. disposta dalla

legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Considerato che, successivamente alla proposizione della presente

questione di legittimità costituzionale, è stata promulgata ed è

entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

(Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), il

cui articolo 3 ha totalmente modificato l'art. 117 Cost., invocato

come parametro nel giudizio a quo;

che in considerazione di tale modifica, che va ad innovare

l'intero quadro normativo, si rende preliminarmente necessaria la

restituzione degli atti al giudice rimettente perché riesamini i

termini della questione a suo tempo sollevata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti, sezione

centrale di controllo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Amirante

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola