Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 298/2002 ECLI:IT:COST:2002:298 Generato dall'IA

Ordinanza 298/2002 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 298/2002
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 16 marzo

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 298/2002 · Corte costituzionale: sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 16 marzo

Parole chiave

Generato dall'IA
immunità parlamentare denuncia mendace propaganda politica perseguimento penale per diffamazione vigilanza parlamentare libertà d'espressione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato

sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 16 marzo

2000 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal

deputato Nicolò Antonio Cuscunà nei confronti dell'on. Sergio

Tanzarella, promosso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - sez.

distaccata di Caserta, con ricorso depositato il 10 luglio 2001 ed

iscritto al n. 195 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che con ricorso datato 4 giugno 2001 e depositato nella

cancelleria della Corte il 10 luglio 2001, il Tribunale di Santa

Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Caserta, investito di un

giudizio nei confronti del deputato Antonio Nicolò Cuscunà per il

reato di diffamazione, ha sollevato conflitto di attribuzione nei

confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione

con la quale l'Assemblea, nella seduta del 16 marzo 2000 (documento

IV-quater n. 120), ha dichiarato, su conforme parere della Giunta per

le autorizzazioni a procedere, che i fatti per i quali era in corso

il procedimento penale concernevano opinioni espresse da un membro

del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, in quanto tali

insindacabili (art. 68, primo comma, della Costituzione);

che, ad avviso del Tribunale ricorrente, la deliberazione di

insindacabilità riguarderebbe dichiarazioni - contenute in un

manifesto di propaganda di partito del giugno 1995 e dal tenore

asseritamente diffamatorio nei confronti di altro membro del

Parlamento, l'on. Sergio Tanzarella - per le quali non vi sarebbe il

necessario nesso con la funzione parlamentare e menomerebbe, quindi,

la sfera di attribuzioni dell'autorità giudiziaria investita del

giudizio.

Considerato che, in questa sede, occorre delibare esclusivamente

se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra

le parti, se sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo di un

conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni

definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilità (art. 37,

terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

che, in ordine al profilo soggettivo, non è dubbio che il

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Caserta,

sia legittimato a sollevare conflitto, in quanto organo competente a

dichiarare definitivamente, per il procedimento del quale è

investito, la volontà del potere cui appartiene, in ragione

dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali svolte in posizione di

indipendenza costituzionalmente garantita;

che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la

insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è

legittimata ad essere parte del conflitto, in quanto organo

competente a dichiarare in via definitiva la volontà del potere che

rappresenta;

che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto,

il Tribunale ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di

attribuzione costituzionalmente garantita, in conseguenza della

deliberazione, ritenuta illegittima per erroneità dei relativi

presupposti, con la quale la Camera dei deputati ha qualificato le

dichiarazioni del parlamentare, per le quali era in corso il

giudizio, come insindacabili, in quanto comprese nell'esercizio delle

funzioni parlamentari (art. 68, primo comma, della Costituzione);

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui

risoluzione spetta alla competenza della Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di

Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Caserta, nei

confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in

epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della

presente ordinanza al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione

distaccata di Caserta, ricorrente;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del

ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di

sessanta giorni dalla comunicazione sub a), per essere

successivamente depositati, con la prova delle eseguite

notificazioni, presso la cancelleria della Corte entro il termine di

venti giorni dalla notificazione, ai sensi dell'art. 26, terzo comma,

delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 19 giugno 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Flick

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola