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Ordinanza 281/2002 ECLI:IT:COST:2002:281 Generato dall'IA

Ordinanza 281/2002 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 281/2002
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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codice civile, promosso con ordinanza emessa il 21 settembre 2001 dal

Regesto Legislator

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art. 111 Cost; Ordinanza 281/2002 · Corte costituzionale: codice civile, promosso con ordinanza emessa il 21 settembre 2001 dal

Parole chiave

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questioni processuali tutela del processo decisionale risoluzione del conflitto di competenza opposizione di terzo rinvio del dibattimento lingua della procedura

Disposizioni normative citate

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art. 111 Cost
dall'art. 111 Cost. nella versione conseguente alla modifica di cui
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2736, n. 2,

codice civile, promosso con ordinanza emessa il 21 settembre 2001 dal

Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, nel procedimento

civile vertente tra Polito Giovanna e Spera Antonella, iscritta al

n. 932 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 47, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2002 il giudice

relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di

Ischia, con ordinanza emessa il 21 settembre 2001, ha sollevato, in

riferimento all'art. 111, primo e secondo comma, della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2736, n. 2, cod.

civ. in quanto, prevedendo il giuramento suppletorio, consentirebbe

la decisione della controversia attraverso un intervento del giudice

nella dialettica processuale che farebbe dipendere il giudizio dal

comportamento di una parte e si risolverebbe in un vantaggio di

quest'ultima in pregiudizio dell'altra, in assenza di un criterio

limitativo della discrezionalità del deferimento, oltretutto in una

situazione storica di attenuazione del vincolo morale derivante dal

giuramento;

che, a parere del giudice remittente, quanto si è detto si

verificherebbe senza che le esigenze di speditezza del giudizio

giustifichino l'asserito vulnus della parità delle armi tra le parti

del processo e della terzietà e imparzialità del giudice garantite

dalle norme costituzionali invocate come parametro;

che, pur dando atto della sentenza n. 83 del 1972, con la

quale questa Corte verificò in positivo la compatibilità

dell'istituto del giuramento suppletorio con i principi di

eguaglianza e di difesa, il giudice a quo auspica una revisione di

detto orientamento alla luce dei nuovi principi introdotti

dall'art. 111 Cost. nella versione conseguente alla modifica di cui

alla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2;

che inoltre, secondo il remittente, l'esigenza della

ragionevole durata del processo sarebbe un principio recessivo

rispetto alle fondamentali garanzie e della imparzialità del giudice

e della parità delle parti processuali.

Considerato che l'ordinanza di rimessione risulta del tutto priva

di qualsiasi descrizione della fattispecie sub iudice;

che la motivazione della rilevanza della questione, contenuta

nella suddetta ordinanza, appare, nella descritta situazione, del

tutto carente limitandosi il remittente ad affermare al riguardo che

"non appare possibile accogliere la domanda riconvenzionale spiegata,

se non sulla base delle risultanze del giuramento prestato, per non

essere le altre emergenze istruttorie all'uopo idonee";

che una simile ordinanza è inidonea a dare valido ingresso

al giudizio di legittimità costituzionale (ex plurimis ordinanze

n. 118 del 2002, n. 43 del 2001, nn. 396 e 139 del 2000);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte Costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2736, n. 2, cod. civ.,

sollevata, in riferimento all'art. 111, primo e secondo comma, della

Costituzione dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia,

con ordinanza emessa il 21 settembre 2001.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Amirante

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola