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Ordinanza 280/2002 ECLI:IT:COST:2002:280 Generato dall'IA

Ordinanza 280/2002 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 280/2002
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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rispettivamente iscritte ai nn. 774 e 862 del registro ordinanze 2001

Regesto Legislator

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art. 3 della Costituzione; Ordinanza 280/2002 · Corte costituzionale: rispettivamente iscritte ai nn. 774 e 862 del registro ordinanze 2001

Parole chiave

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confisca del veicolo a motore azione mobiliare guida nonostante revoca della patente stato difettoso del veicolo perenzione del diritto amministrativo abbandono del procedimento per infrazione stradale

Disposizioni normative citate

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art. 3 della Costituzione
strada), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dai
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 1 e

1-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice

della strada), promossi con ordinanze emesse il 30 luglio 2001 dal

giudice di pace di Sondrio, il 31 luglio 2001 dal giudice di pace di

Chiavenna e il 3 gennaio 2002 dal giudice di pace di Morbegno,

rispettivamente iscritte ai nn. 774 e 862 del registro ordinanze 2001

ed al n. 102 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 40 e 43, 1ª serie speciale, dell'anno

2001 e n. 12, 1ª serie speciale, dell'anno 2002.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2002 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che i Giudici di pace di Sondrio, Chiavenna e Morbegno,

con ordinanze emesse rispettivamente il 30 luglio 2001, il 31 luglio

2001 e il 3 gennaio 2002, hanno sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 214, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo

30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per ritenuta

disparità di trattamento fra il destinatario di tali disposizioni,

cui incombe l'onere della prova che la circolazione del veicolo è

avvenuta contro la sua volontà, e il destinatario dell'art. 213,

comma 6, del medesimo decreto legislativo, che deve solo documentare

l'appartenenza del veicolo a persona estranea alla violazione

amministrativa per non vedersi applicata la sanzione della confisca;

che i giudici a quibus investiti di giudizi di opposizione

alla sanzione accessoria del fermo dell'autovettura irrogata per

violazione dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo n. 285 del

1992 (guida con patente di validità scaduta), si limitano ad

enunciare nelle motivazioni delle ordinanze di rimessione la suddetta

disparità di trattamento, specificando soltanto le ragioni per cui

ai ricorrenti necessitano i veicoli sottoposti a fermo

amministrativo;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, concludendo per la inammissibilità o comunque

per l'infondatezza della questione;

che secondo la difesa erariale la questione sarebbe

inammissibile, in quanto posta in termini di mera ricezione delle

prospettazioni operate dalle parti private, con affermazione

apodittica della rilevanza e non manifesta infondatezza della

questione, senza alcuna specificazione degli elementi connotanti la

fattispecie e conseguente preclusione di ogni possibilità di

controllo;

che secondo l'Avvocatura la questione sarebbe comunque

infondata, non essendo possibile la comparazione tra confisca e fermo

amministrativo, anche in relazione ai diversi presupposti per

l'adozione dell'una o dell'altra misura.

Considerato che le ordinanze di rimessione risultano prive di

qualsiasi descrizione degli elementi connotanti le fattispecie

nonché di motivazione in ordine alla rilevanza della questione nei

giudizi a quibus;

che le ordinanze sono altresì prive di motivazione in ordine

alla non manifesta infondatezza della questione;

che simili ordinanze sono inidonee a dare valido ingresso al

giudizio di legittimità costituzionale (ex plurimis: ordinanze

n. 205 del 2002, n. 43 del 2002, n. 43 del 2001, n. 139 del 2000);

che, pertanto, la questione - sollevata nelle sopra citate

ordinanze - deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 214, commi 1 e 1-bis del

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della

strada), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dai

Giudici di pace di Sondrio, Chiavenna e Morbegno, con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola