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Ordinanza 213/2002 ECLI:IT:COST:2002:213 Generato dall'IA

Ordinanza 213/2002 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 213/2002
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 404 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio 2001 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Alba nel procedimento penale a carico di F.B. ed altra, iscritta al n. 689 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 2001.

Regesto Legislator

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art. 402 cod. pen, art. 404 cod. pen, art. 406 cod. pen; Ordinanza 213/2002 · Corte costituzionale: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 404 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 8 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Alba con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Parole chiave

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Stato confessionale discriminazione religiosa libertà di religione diritto ecclesiastico protestante rapporti Stato-Chiesa laicità

Disposizioni normative citate

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art. 402 cod. pen
508 del 2000 della Corte costituzionale, che, ritenendo anacronistica la disposizione di cui all'art. 402 cod. pen.
art. 404 cod. pen
che al giudice a quo appare che le considerazioni contenute in tale pronuncia «siano trasferibili al disposto dell'art. 404 cod. pen.
art. 406 cod. pen
che la premessa interpretativa da cui muove il rimettente - la mancanza di tutela penale delle confessioni religiose diverse dalla cattolica rispetto ad offese realizzate attraverso atti di contenuto identico a quelli descritti dalla norma impugnata - è contraddetta dall'art. 406 cod.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 404 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio 2001 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Alba nel procedimento penale a carico di F.B. ed altra, iscritta al n. 689 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che con ordinanza del 6 febbraio 2001, emessa nel corso di un procedimento penale promosso nei confronti di due persone accusate di taluni reati contro il sentimento religioso e la pietà dei defunti, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Alba ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 8 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 404 del codice penale (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose), per la tutela che esso appresta nei riguardi delle sole offese commesse ai danni della religione cattolica, in violazione dei principi di uguaglianza e di uguale libertà delle confessioni religiose;

che, a giudizio del rimettente, la questione sarebbe non manifestamente infondata alla luce della sentenza n. 508 del 2000 della Corte costituzionale, che, ritenendo anacronistica la disposizione di cui all'art. 402 cod. pen. (Vilipendio della religione dello Stato) in ragione della tutela penale da essa accordata alla sola religione cattolica (già «religione dello Stato»), ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per violazione dei medesimi parametri sopra indicati e altresì alla stregua del più volte affermato principio supremo di laicità dello Stato;

che al giudice a quo appare che le considerazioni contenute in tale pronuncia «siano trasferibili al disposto dell'art. 404 cod. pen. [...] poiché la tutela penale viene apprestata unicamente alle cose che formano oggetto di culto della religione cattolica», con conseguente «violazione dei principi di uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione e di uguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose, stante l'assenza di tutela penale per le confessioni religiose diverse dalla cattolica»;

che nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione.

Considerato che il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Alba ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 8 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 404 del codice penale (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose), per violazione dei principi di uguaglianza e di uguale libertà delle confessioni religiose, in quanto tale disposizione, sanzionando esclusivamente le offese dirette alla religione cattolica, porrebbe quest'ultima su un piano diverso e privilegiato di tutela rispetto alle religioni diverse da quella cattolica;

che la premessa interpretativa da cui muove il rimettente - la mancanza di tutela penale delle confessioni religiose diverse dalla cattolica rispetto ad offese realizzate attraverso atti di contenuto identico a quelli descritti dalla norma impugnata - è contraddetta dall'art. 406 cod. pen., che considera punibili gli stessi fatti, se commessi ai danni di confessioni religiose diverse da quella cattolica;

che questa Corte, dichiarando con sentenza n. 329 del 1997 - pronuncia di cui il giudice a quo non tiene conto -la parziale illegittimità costituzionale della norma censurata dal rimettente, ha altresì ricondotto ad uguaglianza la sanzione penale prevista dalle due norme (artt. 404 e 406 cod. pen.), in tal modo eliminando dall'ordinamento la preesistente discriminazione quoad poenam tra le diverse confessioni religiose rispetto ai fatti considerati dalla norma impugnata;

che pertanto la questione proposta, fondandosi su un erroneo presupposto interpretativo, deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 404 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 8 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Alba con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 2002.

F.to:

Massimo VARI, Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA