Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 205/2002 ECLI:IT:COST:2002:205 Generato dall'IA

Ordinanza 205/2002 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 205/2002
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 2 (recte: comma 2), della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali), promosso con ordinanza emessa il 27 luglio 2001 dal Tribunale di Fermo nel procedimento civile vertente tra la Cassa di risparmio di Fermo e Pomanti Giulia, iscritta al n. 798 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 2001.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza 205/2002 · Corte costituzionale: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 37 della Costituzione, dal Tribunale di Fermo con l'ordinanza in epigrafe.

Parole chiave

Generato dall'IA
disoccupazione femminile parità fra lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile licenziamento abusivo diritto alla disconnessione protezione dalla disdetta distacco di lavoratori
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 2 (recte: comma 2), della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali), promosso con ordinanza emessa il 27 luglio 2001 dal Tribunale di Fermo nel procedimento civile vertente tra la Cassa di risparmio di Fermo e Pomanti Giulia, iscritta al n. 798 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 2002 il Giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che il Tribunale di Fermo, con ordinanza in data 27 luglio 2001, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 37 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 2 (recte: comma 2), della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali), “per la parte in cui dichiara che le disposizioni di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 'nei confronti dei prestatori di lavoro ultrasessantenni' (recte: 'non si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro ultrasessantenni')”;

che il remittente, senza neppure indicare l'oggetto del giudizio a quo e senza alcuna altra motivazione, si limita ad affermare che la disposizione impugnata verrebbe “ a creare di fatto una disparità di trattamento del lavoro dell'uomo nei confronti della donna”;

Considerato che l'ordinanza di rimessione risulta del tutto priva di qualsiasi descrizione della fattispecie sub iudice nonché di motivazione in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio a quo, è imprecisa nella stessa individuazione dell'oggetto della questione e contiene una motivazione in ordine alla sua non manifesta infondatezza assolutamente insufficiente;

che una simile ordinanza è inidonea a dare valido ingresso al giudizio di legittimità costituzionale (ex plurimis: ordinanze nn. 43 del 2002, 43 del 2001, 139 del 2000);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 37 della Costituzione, dal Tribunale di Fermo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2002.

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 maggio 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA