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Ordinanza 189/2002 ECLI:IT:COST:2002:189 Generato dall'IA

Ordinanza 189/2002 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 189/2002
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione

Regesto Legislator

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Ordinanza 189/2002 · Corte costituzionale: nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione

Parole chiave

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revoca dell'opposizione referendum chiesto dall'autorità impugnazione di decisioni amministrative stato richiesto Stato regionale declinatoria di competenza
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione

Veneto, riapprovata il 2 maggio 2001, recante "Referendum consultivo

in merito alla presentazione di una proposta di legge costituzionale

per il trasferimento alla Regione del Veneto delle funzioni statali

in materia di sanità, formazione professionale ed istruzione,

polizia locale", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio

dei ministri, notificato il 21 maggio 2001, depositato in cancelleria

il 31 successivo ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2001.

Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto;

Udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con

ricorso notificato il 21 maggio 2001, depositato il 31 maggio 2001,

ha chiesto che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della

deliberazione legislativa del Consiglio regionale del Veneto,

riapprovata in data 2 maggio 2001 a seguito di rinvio a nuovo esame

da parte del Governo, recante: "Referendum consultivo in merito alla

presentazione di una proposta di legge costituzionale per il

trasferimento alla Regione Veneto delle funzioni statali in materia

di sanità, formazione professionale ed istruzione, polizia locale";

che, ad avviso del ricorrente, la deliberazione legislativa

citata, nella parte in cui, senza tenere alcun conto di quanto

statuito nelle sentenze di questa Corte n. 496 del 2000 e n. 470 del

1992, stabilisce di indire un referendum consultivo a carattere

regionale in merito alla presentazione di una proposta di legge

costituzionale per il trasferimento alla Regione Veneto delle

funzioni statali in materia di sanità, formazione professionale ed

istruzione e polizia locale, sarebbe in contrasto con gli articoli 5,

70, 71, 116, 117, 118, 121, 123, come modificato dalla legge

costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, in relazione all'art. 47 dello

statuto della Regione Veneto, e 138 della Costituzione, in quanto

invaderebbe la sfera di competenza statale, sarebbe lesiva dei

principi di autonomia degli enti locali e di spettanza al Parlamento

della funzione legislativa a livello nazionale, violerebbe la

procedura prevista per la revisione costituzionale e supererebbe i

limiti della potestà legislativa regionale;

che, secondo il ricorrente, il quesito referendario al quale

verrebbe chiamata la popolazione della Regione Veneto difetterebbe

altresì dei requisiti della chiarezza e dell'omogeneità, in quanto

la delibera legislativa censurata, nel riferirsi genericamente al

trasferimento alla Regione Veneto delle funzioni statali nelle

materie sopra indicate, non preciserebbe a quali funzioni -

legislative o amministrative - si riferisca il trasferimento stesso e

non consentirebbe all'elettore di valutare l'impatto, anche rispetto

all'assetto di cui agli artt. 117 e 118 Cost. vigenti, dell'ulteriore

decentramento di funzioni attuato con la legge n. 59 del 1997 e i

successivi decreti legislativi;

che si è costituita in giudizio la Regione Veneto, eccependo

l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso;

che successivamente, in data 9 gennaio 2002, l'Avvocatura

generale dello Stato ha depositato atto di rinuncia al ricorso;

rinuncia accettata dalla Regione Veneto.

Considerato che la rinuncia al ricorso, seguita dalla

accettazione della controparte, comporta, ai sensi dell'articolo 25

delle norme integrative per i giudizi innanzi a questa Corte,

l'estinzione del processo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola