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Ordinanza 185/2002 ECLI:IT:COST:2002:185 Generato dall'IA

Ordinanza 185/2002 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 185/2002
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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dipendente del Ministero delle finanze contro il Ministero del tesoro

Regesto Legislator

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art. 77 della Costituzione; Ordinanza 185/2002 · Corte costituzionale: dipendente del Ministero delle finanze contro il Ministero del tesoro

Parole chiave

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diritti a pensione divieto di accettare decorazioni da uno Stato estero competenza del pubblico ministero trasferimento di diritti a pensione fissazione della rendita d'invalidità soppressione della rendita

Disposizioni normative citate

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art. 77 della Costituzione
riferimento all'art. 77 della Costituzione, questione di legittimità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29 del decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di

organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni

pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di

giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11,

comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), promosso, con ordinanza

emessa l'11 aprile 2001, dal Tribunale di Genova, nel procedimento

civile vertente tra Zanon Paola e il Ministero del tesoro ed altro,

iscritta al n. 513 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, 1a serie speciale,

dell'anno 2001.

Visti l'atto di costituzione dell'INPDAP nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 marzo 2002 il giudice relatore

Francesco Amirante;

Uditi l'avvocato Maria Ravano Marini per l'INPDAP e l'avvocato

dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Ritenuto che nel corso di un giudizio instaurato da una

dipendente del Ministero delle finanze contro il Ministero del tesoro

e l'INPDAP, al fine di ottenere l'accertamento del diritto alla

pensione e la condanna dell'INPDAP a corrisponderla, il Tribunale di

Genova, con ordinanza in data 11 aprile 2001, ha sollevato, in

riferimento all'art. 77 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998,

n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti

di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle

controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in

attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59),

"nella parte in cui, modificando l'art. 68, comma 1, lettera m), del

decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni

devolve la giurisdizione delle controversie in materia pensionistica

dei pubblici dipendenti al giudice ordinario".

Considerato che, secondo il giudice remittente, mentre il citato

art. 68, come modificato dall'art. 33 del decreto legislativo

23 dicembre 1993, n. 546, faceva salva la giurisdizione della Corte

dei conti in materia pensionistica, l'art. 29 del d.lgs. n. 80 del

1998, attribuendo al giudice ordinario le controversie di lavoro

senza eccettuare le controversie pensionistiche già rientranti nella

giurisdizione della Corte dei conti e, quindi, devolvendole al

giudice ordinario, avrebbe ecceduto dai limiti della delega di cui

all'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

che, in considerazione della natura regolatrice della

giurisdizione attribuita all'art. 29 citato e del principio della

"perpetuatio jurisdictionis", la sua abrogazione ad opera del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non comporta in linea di principio

un nuovo giudizio di rilevanza da parte del remittente;

che l'affermazione del giudice remittente che solo l'espressa

salvezza contenuta nell'art. 68 del d.lgs. n. 29 del 1993, come

modificato dall'art. 33 del d.lgs. n. 546 del 1993, aveva l'efficacia

di mantenere ferma la giurisdizione della Corte dei conti in materia

pensionistica è dovuta ad una lettura incompleta e metodologicamente

non corretta della normativa in materia;

che il giudice remittente, infatti, ha omesso di valutare che

l'espressa affermazione della permanenza della giurisdizione della

Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti era

correlativa all'altrettanto espressa indicazione delle controversie

previdenziali ed assistenziali come rientranti tra quelle attribuite

alla giurisdizione del giudice ordinario;

che, adottata dal legislatore del 1998 una tecnica

legislativa diversa con la scomparsa dell'elenco dettagliato dei tipi

di controversie devolute al giudice ordinario, non vi era più

ragione di far salve le attribuzioni della Corte dei conti;

che, soprattutto, il giudice remittente non ha tenuto

presente l'art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in

materia di giustizia amministrativa), il quale regola lo svolgimento

dei giudizi pensionistici davanti alla Corte dei conti

presupponendone con ciò la giurisdizione;

che il giudice a quo è incorso quindi in errore sul

presupposto interpretativo, ritenendo che la norma impugnata abbia

attribuito al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie

aventi ad oggetto le pensioni dei dipendenti delle pubbliche

amministrazioni;

che la questione è pertanto manifestamente infondata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 29 del decreto legislativo

31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione

e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di

giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione

amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della

legge 15 marzo 1997, n. 59), sollevata, in riferimento all'art. 77

della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Amirante

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola