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Ordinanza 165/2002 ECLI:IT:COST:2002:165 Generato dall'IA

Ordinanza 165/2002 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 165/2002
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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subordinato a concessione, il passaggio, anche senza opere edilizie",

Regesto Legislator

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art. 117 della Costituzione; Ordinanza 165/2002 · Corte costituzionale: subordinato a concessione, il passaggio, anche senza opere edilizie",

Parole chiave

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cambiamento di destinazione di zona edificabile riduzione del canone locativo destinazione ad uso abitativo ordinanza comunale disdetta della locazione abitativa riduzione dell'aiuto sociale

Disposizioni normative citate

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art. 117 della Costituzione
viene sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione, per
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge

della Regione Piemonte 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia di

edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56

"Tutela ed uso del suolo"), promosso con ordinanza emessa il

17 gennaio 2001 dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte,

iscritta al n. 702 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, 1a serie speciale,

dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento della Regione Piemonte;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice

relatore Valerio Onida.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte,

nel corso di un giudizio promosso per l'annullamento del

provvedimento del Comune di Domodossola che intimava alla ricorrente

la riduzione in pristino della modifica di destinazione d'uso di un

appartamento, da direzionale a residenziale, realizzata senza

esecuzione di opere edilizie, con ordinanza emessa il 17 gennaio e

pervenuta il 7 agosto 2001, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Piemonte

8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia di edilizia e modifiche alla

legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo"),

secondo il quale "costituisce mutamento di destinazione d'uso,

subordinato a concessione, il passaggio, anche senza opere edilizie",

tra le altre, dalla destinazione d'uso direzionale a quella

residenziale;

che la questione è posta in riferimento all'art. 117 della

Costituzione, in relazione al principio fondamentale della

legislazione statale contenuto nell'art. 25 della legge 28 febbraio

1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

edilizie), secondo cui la variazione della destinazione d'uso degli

immobili, se eseguita senza opere edilizie, potrebbe essere soggetta

al massimo a semplice autorizzazione;

che il giudice a quo ricorda che analoga questione, da esso

stesso sollevata nel 1992, ed avente ad oggetto la disposizione della

legge regionale del 1977 allora vigente in materia, con la sentenza

n. 498 del 1993 di questa Corte era stata dichiarata inammissibile,

in quanto l'art. 25 della legge n. 47 del 1985, indicata come norma

interposta anche nel presente giudizio, essendo successiva e

gerarchicamente sovraordinata, aveva implicitamente abrogato quella

regionale con essa confliggente;

che nel caso in esame, però, non potrebbe farsi applicazione

degli stessi principi allora enunciati, perché la legge regionale

n. 19 del 1999, recante la disposizione impugnata, è successiva alla

detta legge statale n. 47 del 1985;

che la questione, secondo il giudice a quo, è rilevante in

quanto dalla sua risoluzione dipende la legittimità del

provvedimento ripristinatorio impugnato, che sarebbe precluso

all'amministrazione qualora l'intervento non fosse soggetto a

concessione edilizia;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente della Giunta

della Regione Piemonte, chiedendo che la questione sia dichiarata

inammissibile e, comunque, manifestamente infondata;

che, anzitutto, la regione eccepisce il difetto di

motivazione sulla rilevanza, in quanto la sommarietà e l'incertezza

degli elementi in fatto offerti dalla ordinanza di remissione non

consentirebbero di valutare la pregiudizialità della questione;

che, secondo la regione, la normativa dettata dallo stesso

art. 8 della legge regionale denunciata attribuirebbe ai comuni la

facoltà di subordinare a semplice autorizzazione, rilasciata anche

per silenzio assenso, taluni mutamenti di destinazione d'uso, ed,

inoltre, non sottoporrebbe a concessione né ad autorizzazione i

mutamenti di destinazione d'uso degli immobili relativi ad unità non

superiori a 700 m³ che siano compatibili con le norme di attuazione

del piano regolatore generale e degli strumenti esecutivi.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 8 della legge della Regione Piemonte 8 luglio 1999, n. 19,

viene sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione, per

contrasto con un principio fondamentale della legislazione statale

(peraltro ricavato da una disposizione, l'art. 25, ultimo comma,

della legge n. 47 del 1985, che è stata oggetto di successive

modifiche ad opera dell'art. 4, comma 20, del d.l. n. 398 del 1993,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993, e

dell'art. 2, comma 60, della legge n. 662 del 1996 - modifiche di cui

il remittente non dà conto - , e da ultimo è stata abrogata

dall'art. 136 del d.lgs. 6 giugno 2001, n. 378, e trasfusa

nell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con d.P.R. 6 giugno

2001, n. 380);

che, successivamente all'emanazione dell'ordinanza di

rimessione, è stata promulgata ed è entrata in vigore la legge

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della

parte seconda della Costituzione), il cui art. 3 ha sostituito

l'intero testo dell'art. 117 della Costituzione;

che pertanto, in via del tutto preliminare, stante il

mutamento della norma costituzionale invocata come parametro di

giudizio, si rende necessario disporre la restituzione degli atti al

giudice remittente per un nuovo esame dei termini della questione

(cfr. ordinanze n. 382 del 2001, n. 14, n. 76 e n. 117 del 2002).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo

regionale del Piemonte.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 aprile 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Onida

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola