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Ordinanza 154/2002 ECLI:IT:COST:2002:154 Generato dall'IA

Ordinanza 154/2002 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 154/2002
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1

Regesto Legislator

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art. 76 della Costituzione; Ordinanza 154/2002 · Corte costituzionale: legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1

Parole chiave

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banca popolare diritto bancario trasmissione di documenti bancari banca privata vigilanza sulle banche legge sul principio di trasparenza

Disposizioni normative citate

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art. 76 della Costituzione
violazione dell'art. 76 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25 del decreto

legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1

settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia

bancaria e creditizia), promosso con ordinanza emessa il 28 dicembre

2000 dal Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Todi, nel

procedimento civile vertente tra Pozzi Maria Teresa ed altri e la

Banca Popolare di Todi S.p.a., iscritta al n. 916 del registro

ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 46, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di costituzione della Banca Popolare di Todi S.p.a;

Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 2002 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile, il Tribunale

di Perugia, sezione distaccata di Todi, con ordinanza depositata il

30 aprile 2001, pervenuta a questa Corte il 6 novembre 2001, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, ha sollevato la

questione di legittimità costituzionale dell'art. "25 del decreto

legislativo 342/1999" (Modifiche al decreto legislativo 1 settembre

1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria

e creditizia);

che si è costituita la S.p.a. Banca Popolare di Todi, parte

nel giudizio a quo deducendo la "manifesta inammissibilità e/o la

manifesta infondatezza e, in subordine, la inammissibilità e/o la

infondatezza della questione", con riserva d'illustrare in successivi

scritti difensivi le proprie ragioni;

che, con ulteriore memoria, la stessa parte ha insistito per

la declaratoria di manifesta inammissibilità della questione, in

ragione dell'omessa motivazione - da parte del rimettente - della sua

rilevanza e non manifesta infondatezza;

Considerato che l'ordinanza di rimessione omette di indicare sia

gli elementi di fatto e di diritto della controversia, sia le ragioni

della ritenuta rilevanza e della non manifesta infondatezza della

questione, concernente l'intero art. 25 del decreto legislativo

n. 342 del 1999;

che il rimettente mostra altresì di ignorare che, con

sentenza n. 425 del 2000, anteriore all'ordinanza di rimessione,

questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma

3 del denunciato art. 25 del decreto legislativo n. 342 del 1999, per

violazione dell'art. 76 della Costituzione;

che, pertanto, la sollevata questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile (v., ex plurimis ordinanze n. 128 e

n. 413 del 2001, n. 23 e n. 118 del 2002).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 25 del decreto legislativo

4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1 settembre

1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria

e creditizia), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Todi,

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2002.

Il Presidente e redattore: Ruperto

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola