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Ordinanza 124/2002 ECLI:IT:COST:2002:124 Generato dall'IA

Ordinanza 124/2002 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 124/2002
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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Ufficiale della Repubblica, nn. 20 e 25, 1ª serie speciale, dell'anno

Regesto Legislator

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art. 25 della Costituzione; Ordinanza 124/2002 · Corte costituzionale: Ufficiale della Repubblica, nn. 20 e 25, 1ª serie speciale, dell'anno

Parole chiave

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tutela del processo decisionale azione di contestazione della graduatoria potere d'apprezzamento del giudice natura incidentale del giudizio immediatezza dell'effetto d'integrazione indipendenza dei giudici

Disposizioni normative citate

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art. 25 della Costituzione
la violazione dell'art. 25 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1,

ultimo periodo, della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in

materia di giustizia amministrativa), promossi con ordinanze emesse

il 21 febbraio 2001 e l'8 novembre 2000 dalla Corte dei conti,

sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, iscritte ai nn. 339

e 467 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica, nn. 20 e 25, 1ª serie speciale, dell'anno

2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la

Regione Siciliana, con due ordinanze, di analogo contenuto, decise

l'8 novembre 2000 e il 21 febbraio 2001 e depositate rispettivamente

il 26 febbraio e il 26 marzo 2001, nel corso di separati giudizi

cautelari in materia di pensioni, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, ultimo periodo,

della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di

giustizia amministrativa), nella parte in cui prevede la competenza

della Corte dei conti in composizione collegiale a provvedere per

l'emanazione di provvedimenti cautelari nel giudizio pensionistico,

nonostante la stessa disposizione istituisca la competenza a decidere

il merito della controversia della medesima Corte dei conti in

composizione monocratica, nella persona del magistrato designato,

appartenente alla sezione giurisdizionale regionale competente per

territorio, in funzione di giudice unico;

che il giudice a quo denuncia la violazione degli artt. 3 e

25 della Costituzione, sottolineando l'irragionevolezza di una scelta

che, in assenza di qualsivoglia giustificazione concreta o

sistematica, valicherebbe i margini della discrezionalità

legislativa: un sistema che ripartisce la competenza collegiale e

quella monocratica nei termini descritti non avrebbe precedenti e

sarebbe gravemente difforme rispetto ai modelli più vicini al

giudizio pensionistico, il processo cautelare nel processo di

responsabilità contabile ed il processo cautelare nel rito del

lavoro, pure richiamato, quest'ultimo, nel giudizio della Corte dei

conti in tema di pensioni;

che i sospetti di irragionevolezza, continua il giudice

rimettente, si accentuerebbero alla luce degli effetti che può

determinare l'art. 9 della legge n. 205 del 2000, che affiderebbe al

collegio chiamato a valutare la domanda cautelare il potere di

decidere il merito della controversia con sentenza succintamente

motivata, quando il ricorso appaia manifestamente fondato, o

manifestamente infondato, irricevibile, inammissibile o

improcedibile;

che la trasformazione del rito avrebbe come effetto

automatico, secondo la Corte dei conti, anche la trasformazione

dell'organo decidente; ciò comporterebbe la modificazione del

giudice naturale precostituito per legge, dipendente non già da una

chiara e verificabile scelta del legislatore, ma da circostanze

occasionali e variabili, consistenti nel fatto che le parti abbiano

posto il collegio in condizioni di provvedere nel merito e nella

stessa determinazione facoltativa del collegio di decidere con

sentenza, chiudendo la fase processuale; quest'evenienza, se da una

parte sarebbe coerente con le finalità di accelerazione processuale

perseguite dalla legge, dall'altra parte realizzerebbe - proprio a

causa dell'anomalia di partenza che contraddistingue il processo

cautelare - un arbitrario sovvertimento di competenze;

che ne seguirebbe, pertanto, conclude il giudice rimettente,

la violazione dell'art. 25 della Costituzione;

che è intervenuta, in entrambi i giudizi, la Presidenza del

Consiglio dei ministri, difesa dall'Avvocatura generale dello Stato,

che ha chiesto che la questione di legittimità costituzionale sia

dichiarata inammissibile e comunque manifestamente infondata,

illustrandone le relative ragioni.

Considerato che le due identiche ordinanze della Corte dei conti,

sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, hanno sollevato la

medesima questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 5, comma 1, ultimo periodo, della legge 21 luglio 2000,

n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), in

riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, per cui può

procedersi alla riunione dei giudizi, in modo da essere unitamente

decisi;

che l'anzidetta questione di legittimità costituzionale è

già stata sollevata dalla Corte dei conti con altre ordinanze di

identico contenuto a quelle in esame e dichiarata da questa Corte

manifestamente infondata, con l'ordinanza 24 ottobre 2001 n. 343, che

ha esaminato i medesimi profili e le stesse argomentazioni;

che non sono stati addotti motivi nuovi e diversi che possano

indurre la Corte a modificare il proprio convincimento.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, ultimo periodo,

della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di

giustizia amministrativa), sollevata - in riferimento agli artt. 3 e

25 della Costituzione - dalla Corte dei conti, sezione

giurisdizionale per la Regione siciliana, con le due ordinanze

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola