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Ordinanza 104/2002 ECLI:IT:COST:2002:104 Generato dall'IA

Ordinanza 104/2002 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 104/2002
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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comma, d.P.R. 21 dicembre 1984, n. 1034 (Approvazione del regolamento

Regesto Legislator

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Ordinanza 104/2002 · Corte costituzionale: comma, d.P.R. 21 dicembre 1984, n. 1034 (Approvazione del regolamento

Parole chiave

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suddivisione della previdenza professionale rapporto previdenziale indennità di disoccupazione dell'assicurato elargizione per giubileo adeguamento della rendita scala decrescente dei contributi
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo

comma, d.P.R. 21 dicembre 1984, n. 1034 (Approvazione del regolamento

per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza per il

personale del Ministero delle finanze), promosso con ordinanza emessa

il 29 marzo 2001 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile

vertente tra Mole' Salvatore e il Fondo di previdenza per il

personale del Ministero delle finanze, iscritta al n. 591 del

registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 33, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice

relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il

29 marzo 2002, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6, ultimo comma, del d.P.R. 21 dicembre 1984, n. 1034

(Approvazione del regolamento per l'amministrazione e l'erogazione

del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle

finanze), nella parte in cui prevede che le anticipazioni

dell'indennità di fine rapporto eventualmente corrisposte agli

iscritti al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle

finanze a sensi dell'art. 4, n. 2 dello stesso d.P.R. n. 1034 del

1984 debbano essere detratte dall'importo finale della indennità

stessa con la maggiorazione degli interessi legali;

che il giudice a quo, riportandosi a quanto sostenuto dal

ricorrente, afferma che la disposizione impugnata, senza alcuna

ragionevole giustificazione, detterebbe per i dipendenti pubblici da

essa considerati una disciplina del trattamento di fine rapporto

deteriore rispetto a quella cui sono sottoposti i lavoratori privati

(che non prevede alcuna maggiorazione delle anticipazioni da detrarre

dall'importo finale del trattamento stesso);

che la denunciata decurtazione della indennità di fine

rapporto violerebbe, altresì, il principio secondo cui la

retribuzione deve essere adeguata e sufficiente a garantire al

lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa;

che la decurtazione stessa, inoltre, snaturerebbe la funzione

previdenziale propria della indennità di fine rapporto.

Considerato che la norma impugnata per il suo carattere meramente

regolamentare è inidonea a formare oggetto di giudizio incidentale

di costituzionalità (sentenza n. 427 del 2000 e ordinanze n. 328 del

2000 e n. 430 del 1999);

che, pertanto -- a prescindere da ogni considerazione sulla

mancanza, nella ordinanza, di una adeguata motivazione sulla non

manifesta infondatezza della questione, non avendo il rimettente

espresso alcun autonomo e specifico giudizio sul merito delle

censure, ma essendosi limitato a riportare quanto sostenuto dal

ricorrente nel giudizio a quo (ordinanza n. 556 del 2000) - la

proposta questione è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo comma, del d.P.R.

21 dicembre 1984, n. 1034 (Approvazione del regolamento per

l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza per il

personale del Ministero delle finanze), sollevata, in riferimento

agli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Roma,

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 aprile 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Amirante

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola