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Ordinanza 64/2001 ECLI:IT:COST:2001:64 Generato dall'IA

Ordinanza 64/2001 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 64/2001
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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il 18 giugno 1999, pervenuta alla Corte il 2 ottobre 2000, il giudice

Regesto Legislator

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art. 76 della Costituzione; Ordinanza 64/2001 · Corte costituzionale: il 18 giugno 1999, pervenuta alla Corte il 2 ottobre 2000, il giudice

Parole chiave

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servizio medico regionale questioni di giurisdizione somministrazione di cure mediche fornitore di prestazioni ospedale pubblico cantonale competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori

Disposizioni normative citate

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art. 76 della Costituzione
in riferimento all'art. 76 della Costituzione;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1,

comma 2 lettera f) e comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998,

n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti

di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle

controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in

attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59),

promosso con ordinanza emessa il 12 maggio 1999 dal giudice di pace

di Palermo nel procedimento civile vertente tra l'Azienda sanitaria

locale (A.S.L.) n. 6 di Palermo e Gabriella Marrocco, iscritta al

n. 655 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno

2000.

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 2001 il giudice

relatore Franco Bile.

Ritenuto che con ordinanza, emessa il 12 maggio 1999 e depositata

il 18 giugno 1999, pervenuta alla Corte il 2 ottobre 2000, il giudice

di pace di Palermo, nel corso di un giudizio di opposizione,

introdotto dall'Azienda USL n. 6 di Palermo avverso un decreto

ingiuntivo nei suoi confronti ottenuto da Gabriella Marrocco, nella

sua qualità di titolare della farmacia omonima, per il pagamento del

corrispettivo di prestazioni erogate agli assistiti del Servizio

sanitario nazionale nel mese di luglio del 1998, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1, comma

2 lettera f) e comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80

(Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di

lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle

controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in

attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59),

in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

che il rimettente riferisce che l'opponente - invocando il

citato art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998 - ha eccepito il difetto di

giurisdizione del giudice ordinario e la sussistenza sulla

controversia della giurisdizione esclusiva del giudice

amministrativo, mentre l'opposta ha replicato, sostenendo, in via

principale, l'infondatezza della questione di giurisdizione ed

eccependo, in via subordinata, l'incostituzionalità dell'art. 33, se

ritenuto idoneo ad attrarre la controversia nell'indicata

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;

che il rimettente, dopo avere argomentato la fondatezza

dell'eccezione di difetto di giurisdizione, ha sostenuto che la norma

denunciata sarebbe in contrasto con l'art. 76 della Costituzione,

laddove, nel devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice

amministrativo le controversie in materia di pubblici servizi, anche

di natura patrimoniale, non ha fatto salva la giurisdizione del

giudice ordinario in ordine alle controversie concernenti indennità,

canoni ed altri corrispettivi di rapporti concessori di pubblici

servizi;

che la devoluzione di tali controversie alla giurisdizione

amministrativa avrebbe integrato un eccesso di delega, in quanto

sarebbe avvenuta in violazione dei criteri direttivi fissati

dall'art. 11, comma 4, lettera g), della legge di delegazione 15

marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), in

esecuzione della quale è stato emanato il d.lgs. n. 80 del 1998.

Considerato che, dopo la proposizione della questione di

costituzionalità, è prima sopravvenuta la sentenza n. 292 del 2000

- con cui questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale

dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998 - ed è,

quindi, entrata in vigore (dal 10 agosto 2000) la legge 21 luglio

2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa),

la quale, con l'art. 7, ha formalmente sostituito il testo dello

stesso art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, modificando il contenuto

della norma, quale risultante dagli effetti della citata sentenza, ma

- naturalmente - attribuendogli l'efficacia della legge formale e non

più quella della legge sostanziale;

che la valutazione dell'incidenza della successione degli

effetti della citata sentenza e dell'indicata sopravvenienza

normativa in ordine al persistere della rilevanza della sollevata

questione compete al rimettente;

che, in conseguenza, si impone la restituzione degli atti al

rimettente perché compia la suddetta valutazione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice di pace di Palermo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, addì 5 marzo 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 13 marzo 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola