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Ordinanza 62/2001 ECLI:IT:COST:2001:62 Generato dall'IA

Ordinanza 62/2001 · Corte costituzionale

Numero d'incarto Ordinanza 62/2001
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)

Sintesi Legislator

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nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 1ª serie speciale, n. 39,

Regesto Legislator

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Ordinanza 62/2001 · Corte costituzionale: 39,

Parole chiave

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ripristino della rendita di invalidità calcolo dell'assegno per grandi invalidi graduazione dell'invalidità aliquota della rendita d'invalidità prestazioni d'invalidità dell'assicurato ricalcolo di prestazioni d'invalidità
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma

3-nonies, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 (Disposizioni

urgenti per il risanamento della finanza pubblica), introdotto dalla

legge di conversione 8 agosto 1996, n. 425, promosso con Ordinanza

emessa il 11 novembre 1999 dal Tribunale di Venezia nel procedimento

civile vertente tra Bertoloni Marisa e il Ministero dell'interno ed

altro, iscritta al n. 486 del registro ordinanze 2000 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 1ª serie speciale, n. 39,

dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2001 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che il Tribunale di Venezia, aderendo alla richiesta di

parte, ha sollevato, con riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4,

comma 3-nonies, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323

(Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica),

introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1996, n. 425, nella

parte in cui abroga l'art. 11, comma 4, della legge 24 dicembre 1993,

n. 537 (che prevedeva verifiche programmate dei requisiti prescritti

per il godimento dei benefici in materia di invalidità civile e

simili, con la ripetizione dei ratei versati nell'ultimo anno

precedente la data dell'accertamento nel caso di accertata

insussistenza, ove il beneficiario non rinunciasse a goderne dalla

data stessa);

che in punto di fatto, il giudice a quo precisa che il

giudice di primo grado aveva respinto, in applicazione dell'art. 11,

comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il ricorso proposto

dall'interessata avverso il provvedimento ministeriale di revoca,

determinato a seguito di nuovi accertamenti sanitari (15 giugno

1994), che diagnosticavano una riduzione del grado di invalidità al

cinquanta per cento;

che il giudice rimettente osserva che l'art. 11, comma 4,

della legge n. 537 del 1993, che sanzionava la tardiva adesione

dell'interessato alle pretese dell'erario con la perdita delle

provvidenze già maturate nell'anno anteriore al nuovo accertamento

medico, suscitava forti sospetti di illegittimità costituzionale, in

guanto introduceva di fatto una rilevante limitazione del diritto di

difesa ed una ingiustificata distinzione tra i destinatari delle

provvidenze a cui veniva applicato un trattamento diverso a seconda

dell'epoca in cui fosse stata disposta la cessazione delle

provvidenze;

che tali dubbi non sarebbero venuti meno a seguito della

legge 8 agosto 1996, n. 425, che ha disposto l'abrogazione del

summenzionato art. 11 della legge n. 537 del 1993, in quanto tale

abrogazione sarebbe avvenuta ex nunc, senza disporre per il passato;

che nella specie, la verifica della correttezza e della

legittimità del provvedimento di revoca delle provvidenze economiche

e della ripetizione dei ratei corrisposti all'interessata nell'anno

precedente, nonché di quelli successivi, dovrebbe essere effettuata

previa ricostruzione della normativa da applicarsi: in primo luogo

l'art. 3-ter della legge 21 febbraio 1977, n. 29, ed, in subordine,

l'art. 11, comma 4, della legge n. 537 del 1993;

che ne conseguirebbe - sempre secondo il giudice di merito -

la rilevanza della questione, in quanto la disciplina della normativa

del 1977 è stata abrogata dalla legge n. 537 del 1993, mentre alla

nuova normativa di cui all'art. 4, comma 3-nonies, del d.l. n. 323

del 1996, introdotto dalla legge di conversione n. 425 del 1996, non

è stata conferita efficacia retroattiva;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione,

osservando che sulla legittimità dell'art. 11, comma 4, della legge

n. 537 del 1993 la Corte si è già pronunciata, non ravvisando

alcuna violazione dei principia costituzionali; conseguentemente non

è dato dubitare della conformità a Costituzione neanche della norma

abrogativa di cui all'art. 4, comma 3-nonies, del d.l. n. 323 del

1996, introdotto dalla legge di conversione n. 425 del 1996, la quale

produrrebbe i propri effetti, secondo i principi generali, dalla data

di entrata in vigore.

Considerato che questa Corte (sentenza n. 382 del 1996), sia pure

con riferimento a fattispecie circoscritta a ipotesi di intervenuta

rinuncia al godimento della indennità di accompagnamento, ha

dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale

(proposte in riferimento agli stessi parametri degli artt. 3 e 24

della Costituzione) della norma oggetto di abrogazione da parte della

disposizione denunciata in questa sede (art. 4, comma 3-nonies, del

d.l. 20 giugno 1996, n. 323, introdotto con la legge di conversione 8

agosto 1996, n. 425);

che la citata sentenza n. 382 del 1996 ha rilevato le

peculiarità della indennità in contestazione in relazione alle

quali non poteva essere invocato il principio di irripetibilità,

introdotto non in via generale, ma con alterne vicende nel settore

previdenziale, in parte derogatorio rispetto ai principia regolanti

l'indebito nel codice civile;

che la previsione della ripetizione dei ratei considerati per

il periodo di un anno dalla data dell'effettuazione

dell'accertamento-verifica in caso di mancata rinuncia ai benefici

presuppone che non ricorra l'ipotesi comprovata - come in caso di

cure o interventi riabilitativi - che la diminuzione del grado di

invalidità (tale da condurre ad escludere la permanenza dei

requisiti per il godimento dei benefici) sia intervenuta in periodo

inferiore all'anno prima dell'accertamento-verifica;

che, pertanto, quale che sia l'effetto della abrogazione

disposta dalla norma denunciata (la cui valutazione rientra nelle

attribuzioni del giudice a quo, risulta evidente che non sussiste la

denunciata violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che pertanto la sollevata questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3-nonies, del

decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 (Disposizioni urgenti per il

risanamento della finanza pubblica), introdotto dalla legge di

conversione 8 agosto 1996, n. 425, sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Venezia, con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 13 marzo 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola